Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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dall'adozione delle nuove specificazioni tecniche..Queste ultime sono state notificate alla Svizzera il 27 maggio 2009 (cfr. n. 2.1).

2.3 Modifiche in base al recepimento del regolamento (CE) n. 380/2002 (Atto A)

2.3.1 Necessità dell'adeguamento

Il regolamento CE n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi è direttamente applicabile. Le disposizioni ivi contenute non devono necessariamente essere trasposte nel diritto interno. Tuttavia, con l'introduzione della biometria, occorre procedere a talune modifiche della legge sugli stranieri (LStr)8 e della legge federale del 20 giugno 20039 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA). Occorre in particolare indicare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno biometrico per stranieri. Inoltre, onde agevolare il lavoro delle autorità e diminuire il numero di rilevamenti biometrici, è auspicabile conservare i dati biometrici destinati al rilascio di un permesso di soggiorno così da poterli riutilizzare. Attualmente nella LStr manca una disposizione che consenta la conservazione dei dati nel quadro del rilascio di un permesso di soggiorno biometrico.

2.3.2 Regolamentazione proposta

All'articolo 102, la LStr prevede la possibilità di rilevare dati biometrici ai fini dell'identificazione. La LStr non prevede però la possibiità di conservare i dati biometrici rilevati allo scopo di rinnovare un permesso di soggiorno per stranieri. Onde semplificare il lavoro delle competenti autorità cantonali, è opportuno prevedere una siffatta regolamentazione. I dati biometrici devono pertanto essere registrati dalle autorità cantonali in un sistema collegato al sistema d'informazione comune ai settori deglis tranieri e dell'asilo (SIMIC). Ciò consente ai beneficiari del permesso di soggiorno di rinnovare il loro permesso senza dover subire una nuova procedura di rilevamento biometrico e senza dover versare un ulteriore emolumento. Pertanto la conservazione dei dati biometrici nel sistema SIMIC non avviene principalmente per scopi di sicurezza. Registrando i dati biometrici sul microchip della carta di soggiorno sarà possibile controllare se le impronte digitali del titolare corrispondono a quelle contenute nel documento. Tecnicamente non è invece prevista la possibilità di confrontare le impronte digitali di una persona con quelle registrate nel sistema SIMIC. Infatti, contrariamente al passaporto biometrico svizzero, la carta di soggiorno non costituisce un documento d’identità ma la conferma di un diritto di dimora in Svizzera. Il nuovo articolo 102a LStr prevede la conservazione e il trattamento delle domande biometriche conformemente allo scopo dichiarato, mentre l'articolo 102b LStr mira a definire le autorità autorizzate a leggere i dati registrati sul microchip della carta di soggiorno ai fini dell’identificazione delle persone.

Peraltro, attualmente la legge non menziona la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno biometrico. Per ragioni di trasparenza appare necessario menzionare tale possibilità e delegare al Consiglio federale la competenza di definire quale categoria di stranieri ottiene un permesso di soggiorno biometrico. Questo principio e questa clausola di delega sono sanciti nell'articolo 41 LStr esistente, vertente sulla carta di soggiorno per stranieri.

8 RS 142.20

9 RS 142.51