Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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in vista del rilascio della carta di soggiorno biometrica. Nell’OASA16 verrà stabilito di quali dati biometrici si tratta esattamente.

D’altro lato, nei fascicoli elettronici del settore dell’asilo figurano anche i dati rilevati durante la procedura d’asilo presso i Centri di registrazione e procedura o presso gli aeroporti. Si tratta concretamente delle fotografie dei richiedenti, cui i collaboratori coinvolti nella procedura devono poter avere accesso in maniera semplice e celere (cfr. n. 2.4.1). Nell’ordinanza 3 dell’11 agosto 199917 sull’asilo relativa al trattamento di dati personali sarà specificato che si tratta unicamente della fotografi-

a. L’accesso a questi dati biometrici sarà retto dall’ordinanza SIMIC.

Lett. c

La lettera c corrisponde all’attuale lettera b.

Art. 7a Trattamento e accesso ai dati biometrici concernenti la carta di soggiorno

Cpv. 1

Solo l’UFM e le autorità che emanano le carte di soggiorno per stranieri sono autorizzati a rilevare e inserire nel SIMIC i dati biometrici degli stranieri (immagine del volto e impronte digitali).

Cpv. 2

È prevista la possibilità di affidare a terzi il rilevamento e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno. Grazie a tale disposizione sarà possibile, se del caso, affidare a terzi il rilevamento dei dati biometrici, in particolare qualora motivi pratici lo giustifichino. Il committente deve garantire che il terzo incaricato osservi le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati.

Cpv. 3

Le autorità che potranno accedere in rete ai dati biometrici sono l’UFM e le autorità incaricate di emanare i documenti d’identità. Tali autorità hanno accesso unicamente nel quadro delle mansioni relative all’emissione delle carte di soggiorno biometriche conformemente al regolamento (CE) n. 380/2008.

Cpv. 4

I servizi incaricati dell’allestimento delle carte di soggiorno ottengono i dati biometrici nello stesso modo con cui ricevono i dati personali dei futuri titolari della carta. Come detto, si tratta di un sistema "Pull" che consente all’azienda di accedere unicamente ai dati di cui abbisogna caso per caso.

Cpv. 5

Il capoverso 5 dell’articolo 7a prevede la possibilità per l’UFM di trasmettere la fotografia o le impronte digitali di stranieri ad altre autorità amministrative nel quadro dell’assistenza amministrativa. Si tratta unicamente di poter identificare le vittime di incidenti, di catastrofi naturali o di atti di violenza nonché le persone scomparse.

16 RS 142.201

17 RS 142.314