Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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4 Programma di legislatura

Il progetto non è annunciato esplicitamente né nel messaggio del 23 gennaio 200825 sul programma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200826 sul programma di legislatura 2007–2011. In tale programma il Consiglio federale prevede tuttavia nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen da trasporre nel diritto interno. L'annuncio dei pertinenti messaggi figura in particolare al punto 4.2.2 del messaggio sul programma di legislatura27. Lo stesso risulta anche dall'obiettivo di consolidazione delle relazioni con l'UE del Consiglio federale, il quale auspica una messa in atto rapida degli accordi di Schengen e Dublino (4.5.1 messaggio sul programma di legislatura)28.

5 Aspetti giuridici

5.1 Compatibilità con gli obblighi internazionali

Il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri è conforme agli obblighi internazionali della Svizzera.

5.2 Costituzionalità

5.2.1 Decreto federale (Atto A)

Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)29, secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. Questo implica che la Confederazione è abilitata a concludere accordi con l'estero. Il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen necessita da una parte della conclusione di un accordo internazionale e dall'altra, per quanto concerne il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri, di un'attuazione a livello della legge formale (revisione della legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri [LStr] e della legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo [LSISA]), entrambi da sottoporre al Parlamento. La competenza del Parlamento risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., gli accordi internazionali sottostanno a referendum se di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

L’accordo d’associazione a Schengen può essere denunciato dalla Svizzera o dalla Comunità europea (cfr. art. 17 AAS). Ogni accordo concernente il recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen è denunciabile alle condizioni previste dall'accordo d'associazione a Schengen (cfr. art. 17 cpv. 4 AAS). Il recepimento della biometria in determinati documenti non concerne assolutamente l'adesione a un'organizzazione internazionale. Resta da stabilire se lo scambio di note menzionato contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se per la loro

25 FF 2008 597

26 FF 2008 7469

27 FF 2008 637

28 FF 2008 647

29 RS 101