Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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attribuisce inoltre al Consiglio federale la competenza per la conclusione di un siffatto trattato.

La conclusione di un accordo relativo alla biometria nei permessi di soggiorno per stranieri ha effetti significativi per le persone tenute a fornire dati personali. La creazione di norme di tale tipo incombe pertanto, in generale, all'Assemblea federale in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 lettere b e c Cost. L'articolo 102 capoverso 2 LStr consente sì di rilevare dati biometrici nel contesto di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, ma non consente di conservare dati biometrici nel contesto del rilascio di un permesso di soggiorno biometrico. I Cantoni saranno inoltre chiamati a realizzare il permesso di soggiorno biometrico per stranieri segnatamente rilevando i dati richiesti e trasmettendoli alla ditta incaricata dell'allestimento. Ora, le disposizioni fondamentali relative agli obblighi dei Cantoni al momento dell'attuazione e dell'esecuzione del diritto federale devono essere considerate disposizioni importanti sottostanti all'approvazione del legislatore (art. 164 cpv. 1 lett. f Cost.).

Considerato quanto precede, lo scambio di note relativo al recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008 dev’essere approvato dal Parlamento. La decisione del Parlamento sottostà a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost. Conformemente all’articolo 1 paragrafo 7 del regolamento che modifica l’articolo 9 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1030/2002, la Svizzera è tenuta a integrare l’immagine del volto e le impronte digitali nel nuovo permesso per stranieri solo due anni dopo la notifica delle pertinenti specificazioni tecniche, ovvero a partire dal 21 maggio 2011 (cfr. n. 2.1). Fino a tale momento, il permesso di soggiorno è rilasciato nella forma attuale. Il regolamento va pertanto attuato solo a partire da tale data. Entro la stessa, la Svizzera notificherà all’UE la realizzazione dei propri requisiti costituzionali.

Conformemente all'articolo 141a capoverso 2 Cost., il decreto federale che approva lo scambio di note e le modifiche di legge rese necessarie dal recepimento possono essere integrati nel medesimo atto legislativo.