Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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attuazione è necessaria l'adozione di leggi federali. Per disposizioni che contengono norme di diritto s'indendono, secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl)30, le disposizioni generali e astratte di applicazione dirette che creano obblighi, conferiscono diritti o attribuiscono competenze. Sono parimenti importanti le disposizioni che nel diritto interno, alla luce dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere formulate in una legge in senso formale. Il presente scambio di note prevede il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri. Il regolamento in questione contiene disposizioni direttamente applicabili e definisce segnatamente i dati biometrici che devono essere rilevati e figurare in un permesso di soggiorno per stranieri. Queste disposizioni sono importanti nella misura in cui non potrebbero essere pronunciate sul piano nazionale altrimenti che sotto forma di una legge in senso formale, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettere c e g Cost.31. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri sottostà pertanto al referendum in materia di accordi internazionali in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost.

5.2.2 Modifiche legali (Atto B)

I presenti adeguamenti della LStr e della LSISA si fondano sull’articolo 121 capoverso 1 Cost. Tali adeguamenti legislativi figurano in un atto distinto dal decreto d’approvazione del Consiglio federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l’introduzione della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri. Sottostanno a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost.

5.3 Decisione di approvazione e trasposizione

La notifica da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note avente per la Svizzera valore di trattato internazionale. In virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost.32, l'approvazione di un trattato internazionale incombe generalmente all'Assemblea federale. Il Consiglio federale può tuttavia concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale, oppure trattandosi di trattati internazionali di portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost.; art. 7a della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA33).

Un trattato è detto di portata limitata segnatamente se concerne materie rientranti nella sfera di competenze del Consiglio federale (art. 7a cpv. 2 lett. c LOGA). All'articolo 100, la LStr34 conferisce al Consiglio federale la competenza di concludere accordi internazionali in determinati settori. Il rilascio di permessi di soggiorno per stranieri non è tuttavia menzionato. Nessun'altra legge o trattato internazionale

30RS 171.10

31Cfr. sul recepimento della biometria nei passaporti, FF 2007 4731

32RS 101

33 RS 172.010

34 RS 142.20