Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
2.4 Altre modifiche di legge (Atto B)
L'Atto B contiene modifiche di legge non dovute al recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008 e integrate al presente progetto per motivi di economia procedurale.
2.4.1 Necessità della modifica
Occorre procedere a due modifiche della LStr non legate al regolamento (CE)
n. 380/2008 e concernenti le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto (art. 120a cpv. 3 LStr) nonché l’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo (art. 104 cpv. 2 LStr).
Anche la LSISA subisce alcune modifiche non basate sul recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008. Anche tali modifiche figurano pertanto in un atto separato. La LSISA deve inoltre essere adeguata nel quadro dell’introduzione del sistema d'informazione dei centri di registrazione e procedura e degli alloggi presso gli aeroporti (MIDES)18. L'autorità competente in materia d'asilo è autorizzata a rilevare i dati biometrici dei richiedenti (art. 22 cpv. 1 LAsi). MIDES intende rendere accessibile per via elettronica taluni dati, segnatamente biometrici, legati alla presentazione di una domanda d'asilo, rilevati nei centri di registrazione e procedura o presso gli aeroporti. Affinché tali dati del MIDES possano essere ripresi automaticamente nei dossier elettronici dei richiedenti l'asilo, ovvero nel SIMIC, occorre precisare che in avvenire il SIMIC conterrà anche dati biometrici relativi al settore dell'asilo.
La LSISA19 e la sua ordinanza d'esecuzione (ordinanza SIMIC)20 sono inoltre state elaborate nel 2006 nel quadro della fusione dell'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) e dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Ciò ha dato luogo a un’unificazione delle banche dati di questi uffici sotto il profilo tecnico. Dal punto di vista giuridico, la LSISA e l'ordinanza SIMIC hanno disciplinato tale fusione sintetizzando in una legge e un'ordinanza l'insieme dei pertinenti testi giuridici. La presente revisione offre l'occasione di ottimizzare la definizione degli accessi alla banca dati SIMIC da parte delle autorità autorizzate. Infine, lo scopo del trattamento dei dati nei dossier elettronici federali del settore degli stranieri e dell'asilo (e-dossier) è ridefinito nella legge.
2.4.2 Commenti alle singole disposizioni
2.4.2.1 Disposizioni della LStr
Art. 104 cpv. 2 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo
Lett. a
L’articolo 3 capoverso 2 della direttiva 2004/82/CE21 elenca i dati che devono essere comunicati dalle imprese di trasporto. Trattasi di un elenco non esaustivo. Gli Stati membri sono liberi di esigere ulteriori dati. Gli organi incaricati del controllo di
18Cfr. rapporto del 19 dicembre 2008 concernente la modifica della legge sull'asilo e della
legge federale sugli stranieri.
19RS 142.51
20 RS 142.513
21 GU L 261 del 6 agosto 2004, pag. 24