Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Missione della Svizzera presso l’Unione europea ha fatto pervenire all'UE la nota di risposta della Svizzera.

Il recepimento avviene mediante uno scambio di note avente, dal punto di vista della Svizzera, valore di trattato internazionale. Il trattato dev'essere approvato conformemente alle disposizioni costituzionali sia dal Consiglio federale, sia dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. Nell'ultimo caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica da parte dell'UE (art. 7 cifra 2 lett. b AAS) per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dell'atto notificatole.

Nella fattispecie, la competenza per il recepimento dell’atto normativo incombe al Parlamento (e al Popolo). La Svizzera dovrebbe pertanto trasporre il regolamento (CE) n. 380/2008 nel suo diritto interno entro il 21 maggio 2010 (2 anni a decorrere dal 21 maggio 2008), anche in caso di referendum, nella misura in cui il regolamento non è direttamente applicabile. Secondo l’articolo 1 paragrafo 7 del regolamento, che modifica l’articolo 9 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1030/2002, la memorizzazione dell’immagine del volto come principale identificatore biometrico è attuata entro due anni e la memorizzazione delle immagini delle due impronte digitali è attuata entro tre anni dall’adozione delle relative misure tecniche. Anche la Svizzera è pertanto tenuta a introdurre la carta di soggiorno biometrica con fotografia solo due anni dopo la notifica dell’adozione delle relative misure tecniche e la carta di soggiorno biometrica con le impronte digitali solo tre anni dopo tale notifica. Per motivi pratici, organizzativi ed economici, la Svizzera introdurrà contemporaneamente questi due dati biometrici nella carta di soggiorno per stranieri, e lo farà al più tardi due anni dopo la notifica dell’adozione delle relative misure tecniche. Ora, tali misure sono state approvate dall’UE il 20 maggio 2009 e notificate alla Svizzera il 25 maggio 2009. La Svizzera deve pertanto emanare una carta di soggiorno biometrica per stranieri e disporre delle relative basi legali entro il 25 maggio 2011, anche in caso di referendum. .

Lo scambio di note entra in vigore quando la Svizzera informa l’Unione europea che sono soddisfatti i suoi requisiti costituzionali.

Se la Svizzera rifiuta il recepimento di uno sviluppo dell'acquis, è applicabile una procedura speciale. Le parti sono chiamate a esaminare nel quadro di un comitato misto le possibilità di continuare l'applicazione degli accordi. Se la procedura ha un esito negativo, gli accordi d'associazione a Schengen e a Dublino cessano d'essere applicabili (art. 7 par. 4 AAS).

2.2 Contenuto del regolamento (CE) n. 380/2008

2.2.1 Regolamento (CE) n. 1030/2002

In base al regolamento CE n. 1030/20026 è stato messo a punto un permesso di soggiorno uniforme. Il regolamento fa parte dell'acquis di Schengen (allegato B AAS). Definisce i beneficiari del permesso di soggiorno uniforme. Mette a punto un modello uniforme di permesso di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, attestante «un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro che consente ad un cittadino di un paese terzo di soggiornare legalmente sul proprio territorio» (art. 1 par. 2 del regolamento). Tale armonizzazione non concerne né i visti né i permessi la

6 GU L 157 del 15 giugno 2002, pag. 1