Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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L'articolo 41b LStr riprende le regole previste per il passaporto biometrico svizzero in merito alle condizioni che devono soddisfare i servizi preposti all’allestimento (cfr. contenuto dell’art. 6a LDI).

Cpv. 1

Il regolamento (CE) n. 380/2008 precisa che le informazioni biometriche non devono essere divulgate a un numero di persone più grande del necessario. È pertanto raccomandato che ciascun Stato membro designi un unico organismo per la realizzazione del modello uniforme di permesso di soggiorno, pur conservando se necessario la facoltà di cambiare tale organismo. La Svizzera ha affidato l'allestimento delle carte di soggiorno biometriche alla ditta Trüb. Essa, come qualsiasi ditta incaricata dell'allestimento, è tenuta a rispettare le condizioni di cui all'articolo 41b LStr relative in particolare alla sicurezza e alla qualità dell'allestimento dei documenti nonché al rispetto della protezione dei dati. Le persone che gestiscono la ditta devono inoltre godere di buona reputazione e possono essere sottoposte a controlli. Il progetto Nuova carta di soggiorno per stranieri (NAA) è stato oggetto di un appalto selettivo a due livelli. L’appalto si è basato, oltre che sulle norme federali del diritto in materia di acquisti pubblici, anche sulle condizioni generali di vendita della Confederazione in materia di prestazioni informatiche (stato: giugno 1998) e sulle condizioni generali di vendita della Confederazione relative all’acquisto di beni (stato: 1.3.2001). L’aggiudicazione alla ditta Trüb è stata effettuata in base all’offerta del 21 marzo 2005. Le parti hanno firmato una convenzione quadro rispettivamente il 20 dicembre 2007 e l’11 gennaio 2008. Inoltre la ditta Trüb AG e la Confederazione svizzera (rappresentata dall’UFM) hanno firmato rispettivamente il 22 luglio 2008 e il 4 agosto 2008 un contratto di appalto generale.

Cpv. 2

Il capoverso 2 prevede inoltre che i membri della direzione di una ditta devono godere di una buona reputazione e possono essere oggetto di controlli di sicurezza.

Cpv. 3

Il capoverso 3 prevede che l’UFM può richiedere in qualsiasi momento alla ditta Trüb documenti giustificativi relativi ai capoversi 1 e 2.

Cpv. 4

Le prescrizioni valevoli per il produttore della carta di soggiorno devono essere applicabili anche ai prestatori di servizi e ai fornitori, qualora le prestazioni fornite rivestano un’importanza determinante per la produzione della carta di soggiorno biometrica. Nel quadro della carta di soggiorno biometrica la Trüb AG agisce quale azienda generale che fornisce i documenti di base e quale produttore finale che personalizza le carte di soggiorno.

Cpv. 5

Il Consiglio federale è libero di fissare le condizioni supplementari cui devono attenersi i servizi incaricati della produzione, gli altri produttori e i prestatori di servizi.