Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 5 giugno 2005 il Popolo svizzero ha accettato gli accordi bilaterali di associazione a Schengen e Dublino1. La Svizzera ha ripreso nel suo diritto nazionale tutti gli atti normativi dell'UE cui è fatto riferimento nell'accordo d'associazione della Svizzera a Schengen (AAS)2 e nell'accordo d'associazione della Svizzera a Dublino (AAD)3, detti acquis di Schengen e di Dublino4. La Svizzera si è inoltre impegnata a recepire, in linea di massima, tutti i futuri atti riguardanti Schengen e Dublino adottati dopo il 26 ottobre 2004 dall'UE e a trasporli, se necessario, nel diritto svizzero (sviluppo dell'acquis di Schengen e di Dublino). La Svizzera ha ratificato i due accordi d'associazione il 20 marzo 2006 mentre gli Stati membri della CE e dell'UE il 1° febbraio 2008. Gli accordi sono entrati in vigore un mese dopo, il 1° marzo 2008, e sono applicabili dal 12 dicembre 2008. La Svizzera si è impegnata a recepire, in linea di massima, tutti i futuri atti riguardanti Schengen e a trasporli, se necessario, nel diritto svizzero (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS, risp. art. 1 par. 3 e art. 4 AAD). Nella fattispecie si tratta dell'adozione del regolamento (CE) n. 380/2008 del 18 aprile 2008 teso a determinare gli elementi di sicurezza e gli identificatori biometrici che gli Stati membri devono utilizzare nel modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi5.

2 Recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008

2.1 Procedura di recepimento

Dalla firma degli accordi di associazione a Schengen e Dublino, il 26 ottobre 2004, la Svizzera ha recepito 82 sviluppi dell'acquis di Schengen (stato: maggio 2009). Conformemente all'AAS, la Svizzera deve pronunciarsi sull'accettazione dell'atto normativo notificatole e sulla sua eventuale trasposizione nel proprio ordinamento giuridico. Secondo l'articolo 7 paragrafo 2 lettera a AAS, l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'adozione dell'atto in questione e la Svizzera risponde nei 30 giorni successivi all'adozione dell'atto. Non sempre le istituzioni euopee rispettano tale regola. Nel caso in questione, ad esempio, la notifica da parte dell'UE del regolamento (CE) n. 380/2008 è intervenuta oltre un mese dopo la sua adozione. Il regolamento (CE) n. 380/2008 è stato notificato alla Svizzera il 21 maggio 2008.

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha deciso di recepire il Regolamento (CE) 380/2008 sotto riserva dell'approvazione finale del Parlamento. Il 30 giugno 2008 la

1 Cfr. decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2004 6343).

2 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RU 2008 481; RS 0.360.268.1).

3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (RU 2008 515; RS 0.142.392.68).

4 Cfr. allegati A e B AAS (RU 2004 5757) e art. 1 AAD (RU 2004 5779).

5 GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1