Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Le disposizioni valevoli per i passaporti biometrici svizzeri vanno applicate per analogia, purché ciò sia necessario e pertinente. Il contenuto degli articoli 41a e 41b LStr si basa pertanto sulla legge sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri (LDI)10.

Nella LSISA occorre menzionare che il sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo contiene dati biometrici. Occorre inoltre un adeguamento linguistico, soprattutto per le versioni italiana e francese. In futuro occorre parlare unicamente di «carta di soggiorno per stranieri» («titre de séjour pour étrangers») anziché di «libretto» («livret»). Quest’ultima espressione si riferisce infatti a un documento che non corrisponde al formato carta di credito previsto per la nuova carta di soggiorno. È pertanto necessario adeguare i capoversi 2 lettera b e 3 lettera b dell’articolo 3 LSISA nelle versioni italiana e francese. Il nuovo articolo 7a LSISA definisce chiaramente chi può accedere ai dati biometrici relativi alle carte di soggiorno per stranieri contenuti nel SIMIC.

Tutti gli adeguamenti legali richiesti dal recepimento del regolamento (CE)

n. 380/2002 figurano in un decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il regolamento (CE) n. 380/2002 (Atto A).

2.3.3 Commenti alle singole disposizioni

2.3.3.1 Disposizioni della LStr

In questo capitolo sono commentate le modifiche della LStr richieste dall’attuazione del regolamento (CE) n. 380/2008.

Art. 41

Cpv. 4

L'articolo 41 verte sulla carta di soggiorno. Va rilevato che la carta di soggiorno può ora essere munita di un microchip contenente l'immagine digitalizzata del volto e due impronte digitali del titolari, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 380/2008. Secondo la Decisione K(2009) 3770 della Commissione del 20 maggio 2009 recante modifiche alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi, sul microchip vanno registrati ulteriori dati. Trattasi, da un lato, dei dati iscritti nella parte leggibile elettronicamente della carta di soggiorno: codice del documento, Stato emittente (abbreviazione), numero del documento, data di nascita, sesso, data di scadenza della carta di soggiorno, cognome e nome del titolare nonché numero SIMIC. D’altro lato, il microchip deve contenere la chiave pubblica per l’autenticazione. Il Consiglio federale può stabilire mediante ordinanza che siano registrate più impronte digitali (cfr. art.5).

Cpv. 5

10 Modifiche della LDI: cfr. messaggio relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici FF 2007 4731.