Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
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Secondo l'articolo 41 il Consiglio federale definisce anche le persone la cui carta di soggiorno contiene un microchip e quali dati devono esservi registrati. Sarà pertanto precisato a livello d'ordinanza, nel rispetto del regolamento (CE) n. 380/2008, quali stranieri beneficiano di un permesso di soggiorno biometrico. Trattasi ad esempio di determinare se le persone ammesse provvisoriamente, che non possiedono un permesso di soggiorno vero e proprio in Svizzera, otterranno un permesso di soggiorno uniforme biometrico o no. La stessa domanda si pone per quanto riguarda un cittadino di Paese terzo il cui genitore è europeo e che esercita il proprio diritto alla libera circolazione delle persone11. Queste precisazioni saranno rette nell'ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)12.
Cpv. 6
L'articolo 41 riprende, al capoverso 6, un principio figurante tuttora a livello d'ordinanza (OASA). L'UFM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno, biometriche o meno. Resta inoltre libero come tuttora di incaricare terzi, in parte o totalmente, dell'allestimento delle carte di soggiorno.
Art. 41a Sicurezza e lettura del microchip
L'articolo 41a LStr riprende la disciplina prevista all’articolo 2a LDI13. Il microchip che figurerà sulla carta di soggiorno per stranieri è identico a quello previsto per il passaporto svizzero. È dunque logico riprendere una disciplina simile a quella prevista per il passaporto svizzero.
Cpv. 1
Il Consiglio federale è abilitato a fissare le esigenze tecniche legate alla sicurezza del microchip della carta di soggiorno per stranieri. I dati registrati sul microchip sono protetti mediante una firma digitalizzata che ne garantisce l’autenticità. Tale firma è prodotta mediante un’infrastruttura a chiave pubblica (ICP) e iscritta sulla carta di soggiorno al momento del suo allestimento. Le impronte digitali sono protette da un meccanismo di protezione supplementare, conformemente alle prescrizioni dell’UE. Grazie al controllo d’accesso allargato (Extended Access Control; EAC), le impronte digitali registrate sul microchip sono protette in modo da poter essere lette unicamente dai Paesi e dagli organi cui la Svizzera ha trasmesso le chiavi.
Cpv. 2
Il Consiglio federale deve essere abilitato a concludere trattati con altri Stati in merito alla lettura delle impronte digitali registrate nel microchip. Si tratta anzitutto degli Stati Schengen, che in avvenire dovranno eventualmente disporre delle chiavi di lettura della Svizzera per la carta di soggiorno per stranieri.
Art. 41b Servizi preposti all’allestimento della carta di soggiorno biometrica
11Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RS
0.142.112.681
12 RS 142.201
13 Messaggio relativo al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del Regolamento (CE) n. 2252/2004 sui passaporti e i documenti di viaggio biometrici, FF 2007 4731.