Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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cui durata non supera tre mesi né i permessi rilasciati in attesa dell'esame di una domanda di permesso di soggiorno o di asilo. In linea di principio, il permesso di soggiorno uniforme non può essere rilasciato ai familiari di cittadini dell'Unione europea che esercitano il loro diritto alla libera circolazione né ai cittadini di Stati membri dell'AELS aderenti allo Spazio economico europeo, e ai loro familliari, che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

La Svizzera rilascia il nuovo permesso di soggiorno conformemente alle disposizioni del regolamento 1030/2002 dal 12 dicembre 2008. L'Unione europea ha ritenuto essenziale che il modello uniforme per i visti contenga tutte le informazioni necessarie e soddisfi requisiti tecnici molto elevati, in particolare per quanto attiene alle garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, con l’obiettivo di impedire e combattere l’immigrazione e il soggiorno illegali.

2.2.2 Modifiche indotte dal regolamento (CE) n. 380/2008

La modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002 mediante il regolamento (CE)

n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 20087 prevede l'introduzione della biometria nei permessi di soggiorno per stranieri. La biometria consiste nel memorizzare su un supporto (carta con microchip, codice a barre o semplice documento), una o più caratteristiche fisiche di un individuo (impronte digitali, riconoscimento facciale) per consentire di verificare che il portatore di un documento ne sia effettivamente il titolare. Il nuovo regolamento prevede inoltre che i permessi di soggiorno uniformi possono essere rilasciati unicamente sotto forma di documenti separati, secondo due formati «carta di credito» illustrati nel suo allegato I.

Conformemente al regolamento (CE) n.380/2008, il modello uniforme di permesso di soggiorno biometrico deve contenere, memorizzate in un microchip, un'immagine del volto nonché due immagini di impronte digitali del titolare. Gli elementi biometrici integrati nel titolo di soggiorno sono utilizzati unicamente per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare grazie a elementi paragonabili, soltanto qualora la legislazione nazionale esiga la produzione del permesso di soggiorno.

Il campo d'applicazione del regolamento modificato è inoltre più preciso. Il formato uniforme biometrico non dev'essere utilizzato come attestazione di una domanda di proroga di un permesso di soggiorno. Lo stesso vale per un permesso rilasciato in circostanze eccezionali in vista della proroga del soggiorno autorizzato per una durata massima di un mese. L'utilizzo del permesso di soggiorno uniforme all'infuori del campo d'applicazione definito dal regolamento è autorizzato unicamente se sono adottate le misure appropriate onde escludere qualsiasi confusione e se sul documento è apposta una menzione particolare che consenta di distinguere chiaramente il gruppo di titolari mirato (art. 5bis del regolamento).

Secondo il regolamento, il rilevamento delle impronte digitali è obbligatorio a partire dall'età di sei anni e le persone per le quali è fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali sono esentate da tale obbligo.

Infine, l’articolo 1 cifra 7 del regolamento, che modifica l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1030/2002, precisa che la memorizzazione dell'immagine del volto è messa in atto entro due anni e quella delle impronte digitali entro tre anni a decorrere

7 GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1