Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 9

Cpv. 1 Lett. a

L’UFM può autorizzare le autorità comunali di polizia ad accedere ai dati del settore dell’asilo (art. 9 lett. a e Allegato 1 dell’Ordinanza SIMIC). Ciò non significa tuttavia che, a prescindere da un bisogno effettivo, tutte le autorità comunali di polizia ottengono un tale accesso. Le domande sono esaminate individualmente. In particolare, l’accesso è autorizzato qualora le autorità comunali di polizia agiscano in rappresentanza delle autorità migratorie o assicurino insieme ad esse determinati compiti nel settore migratorio. Ciò concerne principalmente importanti stazioni turistiche o Comuni che ospitano un forte numero di frontalieri.

Inoltre, attualmente i servizi incaricati dell'aiuto sociale hanno unicamente accesso ai dati relativi al settore dell'asilo, mentre l'accesso al settore degli stranieri è loro negato. Tale restrizione è infondata e numerosi uffici d'aiuto sociale hanno già espresso il desiderio di poter accedere al SIMIC anche per il settore degli stranieri. L'articolo 9 va modificato di conseguenza.

Cpv. 2 Lett. a

Le autorità comunali di polizia hanno accesso già ora ai dati relativi al settore dell’asilo conformemente all'articolo 10 lettera a dell'ordinanza SIMIC nonché al suo allegato 1. Le domande sono esaminate individualmente. Il presente adeguamento è di natura formale e mira a precisare tale diritto d'accesso a livello di legge. L'articolo 9 va modificato di conseguenza.

Cpv. 3

L'articolo 9 LSISA (versione attuale) definisce gli accessi in linea ai dati del settore degli stranieri (cpv. 1) e dell'asilo (cpv. 2). Gli articoli 9 (dati del settore degli stranieri) e 10 (dati del settore dell'asilo) dell'ordinanza SIMIC22 riprendono pressapoco il contenuto della disposizione della legge. La differenza si spiega con il fatto che taluni dati non sono considerati « degni di particolare protezione » e la disciplina dell'accesso a tali dati non necessita una base legale in senso formale (cfr. art. 19 cpv. 3 LPD). Nella fattispecie, l'ordinanza SIMIC prevede un accesso più ampio di quanto previsto dalla legge. Il nuovo capoverso 3 è creato onde esplicitare tale fatto.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

La Confederazione prende a suo carico le spese di realizzazione della carta di soggiorno per stranieri fino all'attuazione effettiva del progetto (spese d’esecuzione). Tale sviluppo non implica nessun onere supplementare per la Confederazione. Le spese per l’introduzione dei dati biometrici nel nuovo permesso di soggiorno per

22 RS 142.513