Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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frontiera hanno espresso il desiderio che venga loro comunicato il sesso dei passeggeri. Tale indicazione supplementare agevola loro il lavoro di valutazione in caso di riscontro nella banca dati e in vista dell’identificazione di un passeggero.

Lett. b

Lo Stato emittente figura ora nell’elenco dei dati. Unitamente al numero del documento, tale indicazione è indispensabile per poter effettuare una ricerca nella banca dati con il documento di viaggio quale criterio di ricerca. Lo Stato che ha emesso il documento non è necessariamente lo stesso di cui il passeggero possiede la cittadinanza (ad es. passaporti per stranieri). Questa estensione dell’elenco dei dati non implica nessun onere supplementare per le imprese di trasporto aereo, che rilevano in ogni caso il sesso del passeggero e lo Stato che ha emanato il documento di viaggio (ambo i dati figurano nella Machine Readable Zone [MRZ]).

Art. 120a Violazione dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto Occorre adeguare la formulazione dell’articolo 120a capoverso 3 LStr. Nel corso della valutazione Schengen, nel febbraio 2009, gli esperti dell’UE hanno rilevato che la formulazione attuale non è conforme a Schengen. Occorre eliminare il passaggio secondo cui si può rinunciare a infliggere la multa, «segnatamente se non sussistono spese scoperte di sostentamento, assistenza, allontanamento o rinvio coatto». Il fatto che non sussistano spese scoperte di sostentamento o di assistenza non può essere rilevante per la responsabilità penale di un’impresa di trasporto e non può quindi indurre a rinunciare a infliggere la pena. A tal fine devono entrare in linea di conto esclusivamente i fatti inerenti all’impresa e al comportamento della stessa.

2.4.2.2 Disposizioni della LSISA

Art. 3

Cpv. 2 lett. j e cpv. 3 lett. i

Occorre precisare nella LSISA lo scopo del sistema elettronico nel settore degli stranieri e dell'asilo. Trattasi qui di agevolare le procedure consentendo un accesso elettronico ai fascicoli UFM delle persone interessate. Tale precisazione è necessaria in particolare in vista dell'introduzione di MIDES.

Art. 4 cpv. 1

Lett. b

L'adeguamento richiesto della lettera b è già stato effettuato nel quadro dell’Atto A (decreto federale). Rinviamo al relativo commento.

Lett. d

Occorre prevedere a livello di legge che il sistema d'informazione comprenda un sotto-sistema contenente i fascicoli relativi alle procedure del settore degli stranieri e dell'asilo in forma elettronica. In tal modo è chiaro che un unico sotto-sistema del SIMIC contiene i dossier elettronici sia del settore degli stranieri che del settore dell'asilo.