Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
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Art. 102b Controllo dell’identità mediante la carta di soggiorno biometrica
Il regolamento (CE) 380/2008 autorizza l’utilizzo della carta di soggiorno biometrica unicamente per verificare l’autenticità del documento o l’identità del titolare grazie ad elementi paragonabili e direttamente disponibili, qualora la legislazione nazionale esiga la produzione della carta di soggiorno (art. 1 par. 4 del regolamento). È bene precisare chiaramente chi è autorizzato a chiedere la produzione della carta di soggiorno in Svizzera e a leggere i dati registrati elettronicamente sul microchip.
Cpv. 1
Il Corpo delle guardie di confine, le autorità cantonali e comunali di migrazione sono autorizzate a leggere i dati registrati elettronicamente sul microchip della carta di soggiorno biometrica ai fini dell’identificazione dello straniero o per verificare l’autenticità del documento.
Cpv. 2
Secondo il capoverso 2 dell’articolo 102b LStr, il Consiglio federale può autorizzare le compagnie di trasporto, i gestori d’aeroporto e altri servizi chiamati a verificare l’identità delle persone, a leggere le impronte digitali registrate nel microchip della carta di soggiorno. Il Consiglio federale decide quali aziende e servizi hanno diritto di esigere la produzione della carta di soggiorno e di leggerla.
2.3.3.2 Disposizioni della LSISA
In questo capitolo sono commentate le modifiche della LSISA richieste dall’attuazione del regolamento (CE) n. 380/2008.
Art. 3
L’articolo 3 LSISA verte sullo scopo del sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo. Il sistema serve tra l’altro all’emanazione della carta di soggiorno.
Cpv. 2 lett. b e cpv. 3 lett. b
All’articolo 3 capoverso 2 lettera b LSISA, nella versione italiana (e francese) occorre parlare di «carta di soggiorno» («titre de séjour») anziché di «libretto per stranieri» («livret pour étrangers»). Per motivi di trasparenza sono inoltre menzionate le carte di soggiorno contenenti dati biometrici. Anche l’articolo 3 capoverso 3 lettera b LSISA va modificato nelle versioni italiana e francese. La nozione di «carta di soggiorno» può essere utilizzata anche nel settore dell’asilo qualora il richiedente l’asilo sia autorizzato a rimanere in Svizzera durante la procedura. Tuttavia, questa conferma del soggiorno non rientra nel campo d’applicazione del regolamento (CE)
n. 1030/2002 (art. 1 del regolamento) – al richiedente l’asilo non può essere rilasciato un titolo di soggiorno unitario.
Art. 4 cpv. 1 Lett. b
Occorre indicare che in avvenire il sistema d’informazione conterrà dati biometrici – ossia l’immagine del volto e le impronte digitali. Si tratta di dati biometrici rilevati