Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 20 pagine
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Rapporto esplicativo e commento alla LIDI
IDI nonché il numero d’identificazione del registro di commercio e il numero IVA, se disponibili. Una volta sostituiti con l’IDI, i tre numeri d’identificazione saranno identici, ossia corrisponderanno all'IDI. In relazione al numero IVA sono indicati anche l’inizio e la fine dell’assoggettamento. Le caratteristiche di base comprendono inoltre tre caratteristiche di status, di cui due indicano se l'impresa figura nel registro corrispondente o se ne è stata “cancellata” (status IDI, status del registro di commercio), e la terza se l'impresa è ancora assoggettata all’IVA (status IVA).
Le caratteristiche complementari (lett. b) sono caratteristiche non accessibili pubblicamente, ma necessarie ai servizi IDI per permettere l’identificazione univoca dell’unità IDI. Per questo motivo sono messe a disposizione unicamente dei servizi IDI e riguardano informazioni quali l’attività economica in base al registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), l’indirizzo e informazioni complementari concernenti l’unità IDI che consentono di distinguere due unità che hanno lo stesso nome e lo stesso indirizzo.
Le caratteristiche ausiliarie (lett. c) sono caratteristiche puramente tecniche necessarie per la tenuta del registro IDI e di conseguenza accessibili solo all’UST. Le caratteristiche complementari e ausiliarie sono menzionate nella legge solo sommariamente. Esse vanno pertanto completate e precisate. Potranno quindi essere gestiti quali caratteristiche ausiliarie ad esempio anche altri numeri
d’identificazione atti a semplificare ai servizi amministrativi l’adozione dell’IDI. Per questo motivo è opportuno designare conclusivamente le caratteristiche complementari e ausiliarie, delegando tale competenza al Consiglio federale (cpv. 3).
Art. 8 Effetto giuridico dei dati IDI
I dati iscritti nel registro IDI non producono alcun effetto giuridico. Per le unità IDI non si rinuncia soltanto all’obbligo di notifica ma non si prevede neppure l’autodichiarazione al registro IDI. È probabile che, attraverso questo modo di procedere, i dati del registro IDI non siano del tutto aggiornati ma grazie alla notifica per il tramite dei servizi IDI la loro qualità sarà sicuramente migliorata. L’iscrizione nel registro IDI non esonera le unità IDI dai loro obblighi nei confronti dell’amministrazione pubblica.
Art. 9 Acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI
Per implementare il registro IDI, l’UST ricorrerà in particolare ai dati del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Grazie alla moltitudine di informazioni sulle imprese figuranti in tale registro sarà possibile sfruttare importanti sinergie sul piano contenutistico, organizzativo e tecnico. Per raggiungere un livello di qualità, attualità e copertura del registro IDI sufficientemente elevato, accanto ai dati del RIS saranno utilizzati, nel quadro dell’esercizio corrente, anche le notifiche dei servizi IDI (cpv. 1).
Il capoverso 2 obbliga l’UST ad aggiornare progressivamente i dati delle unità IDI e a informare i servizi IDI elettronicamente e in maniera adeguata circa le mutazioni effettuate, o mediante una procedura di consultazione diretta o per mezzo di un’interfaccia specifica. L’UST è infine autorizzato a rendere accessibili al RIS i dati del registro IDI (cpv. 3), che potranno essere quindi utilizzati anche per fini statistici.
Art. 10 Notifica e rettifica dei dati IDI
Affinché i registri e le raccolte di dati di Confederazione, Cantoni e Comuni possano essere utilizzati in maniera ottimale quale fonti di dati, i servizi IDI sono tenuti a notificare all’UST le caratteristiche di base, ed eventualmente le caratteristiche complementari, delle nuove unità IDI (cpv. 1 lett. a), tutte le modifiche riguardanti le caratteristiche delle unità IDI esistenti e pertanto iscritte nel registro IDI (cpv.1 lett. b) nonché la cessazione dell’attività economica di un’unità IDI (cpv.1 lett. c). Questa procedura permette di rendere la gestione del registro IDI quanto più economica possibile senza imporre alle imprese ulteriori obblighi di notifica. Poiché le iscrizioni nel registro di commercio producono effetti giuridici, esse sono determinanti per il registro IDI e non possono essere modificate da altri servizi IDI (cpv. 2). Per evitare iscrizioni abusive, per alcuni gruppi di unità IDI le notifiche dovranno avvenire per il tramite di un registro corrispondente. Ciò vale, in particolare, per i liberi professionisti e le istituzioni che hanno bisogno di un’autorizzazione per esercitare un’attività, come ad esempio gli studi medici o