Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo e commento alla LIDI
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
La LIDI si basa sugli articoli 65 capoverso 2, 77 capoverso 2, 80 capoversi 1 e 2, 95 capoverso 1, 104 capoverso 1, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 114 capoverso 1, 116 capoversi 2 e 3, 117 capoverso 1, 118 capoverso 2 lettere a e b, 122 capoverso 1, 130 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). Il numero elevato di basi costituzionali può essere spiegato con il fatto che la legge prevista interviene nei processi amministrativi di numerosi settori giuridici. La Costituzione non contiene nessuna competenza esplicita che autorizzi la Confederazione a introdurre un numero d’identificazione delle imprese e a creare un registro d’identificazione delle imprese. In assenza di una base costituzionale esplicita bisogna verificare se non esistono basi costituzionali implicite. In esse rientrano competenze che, pur non essendo menzionate espressamente nella Cost., sono strettamente legate alla competenza materiale esplicita o praticamente necessarie per consentire alla Confederazione
l’adempimento dei compiti che le sono assegnati. La LIDI può basarsi su numerose basi costituzionali implicite. Nel diritto delle assicurazioni sociali, ad esempio, la Confederazione ha vaste competenze legislative, senza le quali non sarebbe in grado di svolgere i suoi molteplici compiti in questo settore e segnatamente semplificare gli aspetti amministrativi.
L’introduzione dell’IDI persegue soprattutto lo scopo di sostituire gli identificatori esistenti per semplificare i processi amministrativi. Per quanto riguarda la base costituzionale della presente legge si può quindi far riferimento alle disposizioni costituzionali determinanti per i numeri d’identificazione esistenti, e cioè all’articolo 122 capoverso 1 Cost. relativo alla legislazione nel campo del diritto civile per quanto riguarda il numero d’identificazione del registro di commercio, alla competenza della Confederazione di riscuotere un’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 130 capoverso 1 Cost. per quanto riguarda il numero IVA, all’articolo 112 capoverso 1 Cost. relativo alla legislazione sulla previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità per quanto riguarda le imprese soggette all’obbligo contributivo AVS nonché all’articolo 104 capoverso 1 Cost. (agricoltura) in relazione al sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS/SIPA.
Nonostante le ampie basi costituzionali su cui si fonda l’IDI, è tuttavia necessario che esso venga applicato anche nell’ambito delle legislazioni in materia di selvicoltura, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari. La competenza implicita relativa poggia sugli articoli 77 capoverso 2 (protezione e utilizzazione delle foreste), 80 capoversi 1 e 2 (protezione degli animali) e 118 capoverso 2 lettere a e b (protezione della salute) Cost.
È inoltre previsto di utilizzare l’IDI in altri settori del diritto delle assicurazioni sociali per i conteggi tra le casse e le unità IDI, e cioè nell'ambito della previdenza professionale (art. 113 cpv. 1 Cost.),
dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 114 cpv. 1 Cost.), degli assegni familiari e
dell’assicurazione per la maternità (art. 116 cpv. 2 e 3 Cost.) nonché dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (art. 117 cpv. 1 Cost.).
Il fatto che alle unità IDI sia attribuito un numero unico d’identificazione delle imprese e che i loro dati siano iscritti nel registro IDI e siano accessibili pubblicamente si basa sulla disposizione di cui
all’articolo 95 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione può emanare prescrizioni
sull’esercizio dell’attività economica privata e provvede a creare uno spazio economico svizzero non discriminante.
L’IDI serve infine a sostenere i processi statistici. Una base costituzionale corrispondente figura all’articolo 65 capoverso 2 Cost. (statistica).