Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo e commento alla LIDI
ripresi inalterati nel registro IDI. L’articolo 10 capoverso 3 affida al Consiglio federale la facoltà di designare, dopo aver esaminato l’attendibilità delle banche dati, altri servizi IDI i cui dati andranno ripresi inalterati. In linea di principio, la presente legge autorizza unicamente la consultazione individuale dei dati delle unità IDI. Per tener debitamente conto degli interessi delle imprese assicurando al contempo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, l’articolo 11 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a fissare regole per la comunicazione dell’IDI sulla base di consultazioni collettive.
L’articolo 14 della legge permette al Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive. Si tratta in particolare di concretizzare il contenuto e la gestione del registro IDI nonché l’attribuzione e la cancellazione dell’IDI. La competenza del Consiglio federale prevista all’articolo 16 capoversi 2 e 3 di disciplinare i termini per l’introduzione dell’IDI nelle raccolte di dati dei servizi IDI nonché la sostituzione dei numeri d’identificazione esistenti con l’IDI va vista come diritto esecutivo. Lo stesso vale per la competenza di cui all’articolo 18 capoverso 2 di disciplinare l’entrata in vigore.