Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 20 pagine
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Rapporto esplicativo e commento alla LIDI
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali
L’introduzione dell’IDI è una legislazione nazionale, che non si oppone a nessun trattato o accordo internazionale.
4.3 Conformità alla legge sui sussidi
La legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi; RS 616.1) mira a istituire delle regole per unificare la concessione di aiuti finanziari e indennità. Da un lato contiene prescrizioni da rispettare nell’ambito della legislazione concernenti i sussidi e dall’altro disciplina la procedura di attribuzione dei sussidi.
Per ora la LIDI non contiene prescrizioni che prevedano una concessione di aiuti finanziari o indennità. Siccome i costi imposti ai Cantoni dal passaggio all’IDI sono compensati da notevoli risparmi grazie alla semplificazione dei processi amministrativi, non sarebbero giustificati aiuti finanziari da parte della Confederazione. Non vi sono quindi sovrapposizioni tra la LIDI e la legge sui sussidi.
4.4 Freno alle spese
Ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 Cost., le disposizioni relative ai sussidi nonché i crediti
d’impegno e le dotazioni finanziarie quadro che comportano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi devono essere approvati dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera.
Poiché le spese d’investimento ammonteranno a 6 – 6,5 milioni di franchi e le spese finanziarie ricorrenti a 1 milione di franchi all'anno, il corrispondente decreto federale non sottostà al freno alle spese.
4.5 Delega di competenze legislative
La legge contiene delle norme di delega per l’emanazione di prescrizioni a livello di ordinanza nella misura in cui il Consiglio federale, in qualità di istanza competente a emanare ordinanze, può promulgare ordinanze entro i limiti stabiliti dalla legge. Questa delega è necessaria poiché riguarda disposizioni troppo concrete per essere iscritte nella legge. La competenza legislativa della legge è concretizzata in misura sufficiente dalle linee guida stabilite nei propri articoli.
Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2, il Consiglio federale può designare altre unità IDI, oltre a quelle definite al capoverso 1 lettera b. È così creata la possibilità di un’eventuale estensione del concetto di unità IDI a livello di ordinanza.
L’articolo 6 capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a esonerare singoli servizi IDI dall’obbligo di gestire l’IDI. Questa disposizione permette di sgravare i servizi IDI le cui banche dati perseguono scopi differenti da quelli della gestione di unità IDI e in cui le unità IDI sono una minoranza. Si pensi ad esempio al registro dello stato civile, in cui sono iscritte persone fisiche che contemporaneamente costituiscono unità IDI. L’articolo 7 capoverso 3 stabilisce che il Consiglio federale deve designare conclusivamente le caratteristiche complementari e ausiliarie del registro IDI elencate soltanto sommariamente nella legge. Le caratteristiche di base sono definite già a livello della legge. Così facendo, la legge rende trasparente i dati dei registri accessibili pubblicamente. La definizione, a livello di ordinanza, degli altri dati si impone in particolare nella misura in cui le altre caratteristiche andranno adattate alla situazione concreta al momento dell’introduzione e della gestione del registro IDI. Allo stato attuale, la legge contempla unicamente il registro del commercio quale servizio IDI i cui dati vanno