Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 20 pagine

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Rapporto esplicativo e commento alla LIDI

Art. 5 Attribuzione dell’IDI

L’IDI è attribuito casualmente a ciascuna unità IDI (cpv. 1). Il numero consente di identificare in modo univoco ogni unità IDI e, viceversa, assegnare un'unità IDI al proprio identificatore. Questo presuppone che a ogni unità sia attribuito un unico numero il quale resta invariabile per l’intera durata di esistenza dell’impresa. Per le persone fisiche che hanno cessato un'attività commerciale e che intendono riprenderne una nuova sarà riattivato l'IDI precedentemente cancellato dal registro IDI, in ragione della cessazione dell'attività commerciale. Le persone che svolgono più attività commerciali ricevono un solo IDI. Affinché l'identificazione possa essere definita univoca è inoltre indispensabile che ciascun numero sia attribuito una sola volta. Se cancellato, il numero non può essere più utilizzato (cpv. 3). Tale sistema permette di seguire le unità IDI nel corso della loro intera esistenza. Si tratta di condizioni indispensabili per sostituire con l’IDI i sistemi di numerazione esistenti a cui sono associati diritti e doveri (ad es. numero d’identificazione del registro di commercio). L’attribuzione dell’IDI avviene sulla base del registro IDI gestito dall’UST. A tal fine, il servizio IDI deve comunicare all’UST il nome e l’indirizzo dell’unità IDI (cpv. 2). Per non ostacolare i processi in corso del servizio IDI, il numero IDI è attribuito in tempo reale. Il capoverso 4 stabilisce che l'attribuzione dell'IDI è gratuita.

Art. 6 Utilizzo dell’IDI

Affinché per le imprese e l’amministrazione l'introduzione dell'IDI produca i benefici attesi, è necessario che i servizi IDI adempino a determinati obblighi. Da un lato, essi sono tenuti a riconoscere l’IDI quale identificatore negli scambi con le unità IDI (cpv. 1 lett. a), dall’altro, a inserirlo nella loro raccolta di dati (cpv. 1 lett. b). Essi possono inoltre gestire nelle proprie raccolte di dati altre informazioni contenute nel registrio IDI, ma non sono obbligati a farlo. Questo perché taluni processi amministrativi richiedono ad esempio informazioni differenti (ad es. indirizzo di contatto) da quelle iscritte nel registro IDI. I servizi IDI sono tenuti inoltre a utilizzare l’IDI nello scambio di dati tra di loro e con le unità IDI (cpv. 1 lett. c). In casi motivati essi possono continuare a utilizzare gli identificatori esistenti nei loro scambi con altri servizi IDI, nella misura in cui comunichino anche l’IDI. Per l’amministrazione, i benefici auspicati potranno quindi essere ottenuti senza sconvolgere completamente i processi esistenti, procedura che risulterebbe sproporzionatamente onerosa. Trascorso il periodo transitorio, i servizi IDI saranno tenuti a utilizzare esclusivamente l’IDI nei loro contatti con le unità IDI. Le unità IDI, invece, avranno la possibilità di utilizzare l’IDI negli scambi tra di loro nonché con i servizi IDI, ma non saranno tenuti a farlo (cpv. 2). Un tale obbligo, benché vantaggioso per l’amministrazione, provocherebbe ulteriori oneri per le imprese. Per tale motivo si è rinunciato a imporlo. Laddove esiste (ad es. nell'ambito dell'IVA), esso rimarrà in vigore anche dopo la sostituzione del numero attuale con l’IDI. Il capoverso 3 offre al Consiglio federale la possibilità di esonerare taluni servizi amministrativi dall’obbligo di gestione e di utilizzo dell’IDI. Tali deroghe si applicheranno in particolare ai servizi IDI con banche di dati sulle imprese di dimensioni ridotte e raramente coinvolti nel processo di scambio di dati con altri servizi IDI. Tale approccio evita di incorrere in spese inutili senza tuttavia ridurre i vantaggi dell’IDI. I servizi IDI dispensati non saranno tuttavia esonerati dal riconoscere l’IDI quale identificatore nei contatti amministrativi con le unità IDI. Le deroghe ai sensi del capoverso 3 possono riguardare sia i servizi federali che i servizi cantonali e comunali.

Art. 7 Registro IDI

L’articolo 7 disciplina l'implementazione e l’organizzazione del registro IDI. La tenuta di un registro del genere è necessaria per l’attribuzione, la gestione e l’utilizzazione dell’IDI. Il registro IDI comprende la totalità delle unità IDI con le corrispondenti caratteristiche d’identificazione. Esso sarà tenuto dall’UST (cpv. 1). Per ciascuna unità IDI, il registro IDI contiene solo le caratteristiche necessarie per la gestione del registro o l’attribuzione e l’utilizzo dell’IDI. Per motivi legati all’utilizzazione e alla protezione dei dati, le caratteristiche sono state suddivise in tre gruppi. Ciò consente di definire chiaramente i diritti di accesso delle varie cerchie di utenti.

Le caratteristiche di base (lett. a) sono caratteristiche il cui contenuto è, in genere, disponibile pubblicamente anche attraverso altri canali. Benché le caratteristiche di base contenute nel registro IDI siano pubblicamente accessibili, l’articolo 11 permette di limitarne l’accesso in determinati casi, per ragioni di protezione dei dati. Le caratteristiche di base comprendono l’IDI, il nome e l’indirizzo dell’unità