Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 20 pagine

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Rapporto esplicativo e commento alla LIDI

gli studi legali. Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la facoltà di decidere, mediante ordinanza, i servizi IDI i cui dati dovranno essere ripresi inalterati. La stessa ordinanza dovrà inoltre precisare la procedura da seguire in caso di competenze condivise.

Tenuti conto i vari ambiti in cui l’IDI sarà utilizzato, assume una particolare importanza l’attualità dei dati. Questo interesse coincide anche con il diritto delle unità IDI di far rettificare i propri dati, se necessario. Le rettifiche possono essere richieste dalle unità IDI in qualsiasi momento (cpv. 3). Laddove i dati sono stati ripresi, inalterati, da un altro registro, la rettifica va richiesta a tale registro. In tutti gli altri casi la rettifica dei dati può essere richiesta o a un qualsiasi servizio IDI o direttamente all’UST.

Art. 11 Diffusione dei dati IDI

L’articolo 11 disciplina l’accesso ai dati nel registro IDI. Il capoverso 1 stabilisce che le caratteristiche di base di ogni unità IDI sono pubblicamente accessibili in Internet, ma con funzioni di ricerca limitate e possibilità di consultazione ristrette a consultazioni individuali. Queste limitazioni sono assicurate da misure tecniche e mirano soprattutto a evitare consultazioni in massa destinate a raccogliere indirizzi per scopi privati e commerciali. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la facoltà di derogare al principio delle consultazioni individuali di cui al capoverso 1, consentendo all’UST di trasmettere, su richiesta, un insieme di IDI a utenti privati, a condizione che le unità interessate siano già iscritte nella raccolta di dati dell’utente privato. Ciò consente all’utente privato di integrare automaticamente l’IDI nella propria raccolta di dati, senza dover ricercarlo caso per caso. A tale scopo, l’utente privato fornisce nomi e indirizzi delle unità interessate all’UST, il quale provvede ad integrarli con gli IDI corrispondenti. I costi derivanti da tale operazione possono essere imputati all’utente privato.

Per motivi di protezione dei dati, l’accesso ai dati delle unità IDI che non sono tenute a pubblicare i propri dati in virtù di altre leggi (ad es. imprese iscritte al registro di commercio) sarà bloccato a meno che queste unità non autorizzino espressamente la pubblicazione delle loro caratteristiche di base nel registro IDI. Tale provvedimento non riguarda i diritti di accesso dei servizi IDI (cpv. 3). Per tale ragione non potrà essere bloccato neppure l’accesso alle caratteristiche complementari, essendo comunque concesso solo ai servizi IDI (cpv. 4). Poiché le caratteristiche ausiliarie servono esclusivamente alla gestione tecnica e organizzativa del registro IDI, esse sono accessibili soltanto all’UST (cpv. 5).

Art. 12 Cancellazione dei dati IDI

Quando un servizio IDI notifica che un’unità IDI ha cessato la propria attività economica, l’unità è contrassegnata nel registro con la menzione «cancellata». Se per ragioni amministrative l’iscrizione deve essere conservata, sono previste deroghe a tale disposizione (cpv. 1). In altre parole, se un’unità IDI iscritta nel registro di commercio deve essere contrassegnata come «cancellata» nel registro IDI, ciò può avvenire soltanto dopo che essa lo è stata anche nel registro di commercio. I dati contrassegnati come cancellati sono consultabili in Internet per una durata di sei anni (cpv. 2). Tale disposizione è necessaria per assicurare la rintracciabilità e l’identificabilità delle unità IDI iscritte. Il termine è stato fissato a sei anni per tener conto del termine di prescrizione del credito fiscale.

I servizi IDI avranno accesso a tali dati anche trascorso il termine di sei anni.

Art. 13 Protezione e sicurezza dei dati

La raccolta di dati in un registro centrale presuppone una particolare attenzione alla protezione dei dati. Il capoverso 1 stabilisce in apertura che i privati possono gestire nelle proprie raccolte di dati e utilizzare gli IDI di terzi unicamente se i numeri d’identificazione sono stati pubblicati nel registro IDI o le unità IDI interessate hanno dato la propria approvazione.

Ogni servizio IDI è responsabile della gestione e dell’utilizzazione corretta degli IDI del proprio settore (cpv. 2), nel rispetto delle disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati. Poiché con la tenuta del registro IDI l’UST svolge compiti amministrativi centrali, esso deve adottare tutte le misure adeguate per la protezione e la sicurezza dei dati contenutivi (cpv. 3).