Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo e commento alla LIDI

2 Commenti alle singole disposizioni

2.1 Struttura della legge

La legge consta di 18 articoli. Data la brevità si è rinunciato a una sua suddivisione in sezioni.

2.2 Le singole disposizioni

Art. 1 Scopo

La legge crea le basi per l’introduzione di un numero unico d’identificazione delle imprese in Svizzera. L’IDI renderà più semplice e sicuro lo scambio di dati tra le imprese e la pubblica amministrazione nonché all’interno dell’amministrazione stessa. Le imprese potranno utilizzare l’IDI anche negli scambi tra di loro. Esso permette di identificare le imprese in modo semplice e univoco in tutti i settori. Ciò porta a un notevole sgravio amministrativo per le imprese e ad ampi vantaggi anche per la pubblica amministrazione. L’IDI costituisce inoltre una premessa importante in relazione al Governo elettronico; di conseguenza è necessario anche per attuare la corrispondente strategia del Consiglio federale.

Art. 2 Oggetto

La LIDI disciplina i soggetti cui è attribuito un IDI, le modalità di attribuzione nonché i diritti e i doveri associati all’IDI. La legge contiene inoltre disposizioni concernenti l’impostazione e la gestione del registro IDI.

Art. 3 Campo d’applicazione

La legge si applica a tutti i servizi IDI nonché a tutte le unità IDI. Questi due concetti sono definiti all’articolo 4. In proposito si rimanda alle spiegazioni relative a tale articolo. Per facilitare la comprensione precisiamo unicamente che i servizi IDI comprendono essenzialmente, ma non esclusivamente, i servizi della pubblica amministrazione, mentre per unità IDI s’intendono le imprese nel senso più ampio del termine.

Art. 4 Definizioni

In questo articolo sono definiti i concetti principali della legge. Ai sensi del capoverso 1, lettera a, l’IDI è un numero d’identificazione «non parlante», cioè che non esprime nessuna caratteristica. In altre parole, da solo, senza ulteriori informazioni, non consente di ricavare informazioni sulle unità IDI. L’IDI è inoltre immutabile per l’intera durata d’esistenza dell’unità IDI.

La lettera b spiega il concetto di unità IDI. Esso designa tutte le imprese nel senso più ampio del termine nonché altre unità organizzative o istituzionali che devono essere identificate per motivi giuridici, amministrativi o statistici. Seppure la definizione dell’unità IDI sia stata concepita in maniera molto estensiva, in linea di principio non è previsto che gli stabilimenti (o unità locali) costituiscano unità IDI a se stanti. Benché auspicato in ambiti differenti (ad esempio nel quadro della legislazione sulle derrate alimentari o sulle epizoozie), tale ampliamento comporterebbe per le imprese obblighi di notifica aggiuntivi non potendo più i dati degli stabilimenti essere aggiornati soltanto sulla base delle comunicazioni dei servizi amministrativi. Per taluni compiti amministrativi, e quindi per coprire alcune esigenze specifiche, già oggi è possibile ricorrere alle indicazioni sulle unità locali contenute nel registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell’UST.

Poiché non è possibile unificare la definizione di impresa per tutti i processi amministrativi, può capitare che a un’impresa sia attribuito un IDI non solo per se stessa, bensì anche per singole sottounità. Si tratta tuttavia di casi eccezionali e isolati riconducibili a definizioni differenti utilizzati nell’ambito del registro di commercio e della fiscalità.

A causa dell’ampia diffusione del concetto di impresa è necessario spiegare esaustivamente il concetto di unità IDI. Per unità IDI si intendono:

• Numero 1: tutte le unità giuridiche iscritte nel registro di commercio.