Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 20 pagine

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Rapporto esplicativo e commento alla LIDI

Art. 14 Disposizioni d'esecuzione

L’articolo 14 attribuisce al Consiglio federale la competenza di elaborare un’ordinanza specifica che definisca le disposizioni d’esecuzione della LIDI. Non si tratta qui di una delega di poteri legislativi,

bensì di una competenza esecutiva.

Art. 15 Esecuzione

L’articolo 15 obbliga i Cantoni a procedere, nei loro ambiti di competenza, agli adeguamenti giuridici necessari per l’introduzione dell’IDI e a emanare eventuali istruzioni nonché a comunicare queste ultime al Dipartimento federale dell’interno.

Art. 16 Disposizioni transitorie

Il capoverso 1 concede ai servizi IDI un termine massimo di cinque anni dall’entrata in vigore della legge per adeguare i registri, le banche dati e i processi corrispondenti, introdurre l’IDI e rendere operativi i flussi di notifiche verso il registro IDI. Il termine è stato fissato a cinque anni per dare ai servizi IDI la possibilità di coordinare i lavori di adeguamento con altri compiti e ridurre così sensibilmente i costi d’introduzione dell’IDI.

Per sfruttare al meglio il potenziale dell’IDI sin dall’inizio e agevolare ai servizi IDI l’introduzione

dell’identificatore, è tuttavia necessario ridurre a due anni il termine d’introduzione dell’IDI in taluni registri. Si tratta dei registri che contengono gran parte della futura base di dati del registro IDI o che risultano determinanti per la qualità dei dati di quest’ultimo. Sono questi, a livello federale, il registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST, i registri dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS/SIPA dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), il registro delle professioni mediche dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nonché il portale PMI della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). A livello cantonale, il termine

d’introduzione abbreviato riguarda attualmente solo i registri del commercio e i registri agricoli. Se tale provvedimento concernerà anche altri registri va chiarito ancora in dettaglio. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di designarli.

L’introduzione dell’IDI persegue anche l’obiettivo di sostituire nei servizi IDI i vari numeri

d’identificazione delle imprese utilizzati attualmente. Il capoverso 3 prevede pertanto che entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge tutti gli altri numeri d’identificazione utilizzati per gli scambi tra i servizi IDI e le unità IDI siano sostituiti dall’IDI e che quest’ultimo numero resti l’unico identificatore verso l’esterno. Siccome per motivi tecnici e organizzativi non sarà possibile sostituire simultaneamente tutti i numeri d’identificazione esistenti, è opportuno attribuire al Consiglio federale la competenza di disciplinare i termini per i singoli registri e sistemi di numerazione e di concedere eventuali deroghe (cpv. 3 secondo periodo).

Il capoverso 4 prevede che i Cantoni designino un servizio ufficiale che funga da interlocutore

dell’UST per la fase d’introduzione dell’UID. Esso informerà l’UST in merito allo stato d’avanzamento dei lavori, consentendo così di procedere in maniera coordinata e introdurre l’IDI entro il termine stabilito.

Art. 17 Modifica del diritto vigente

Una modifica del diritto vigente riguarda la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (RS 935.61). All’articolo 10 capoverso 1, il diritto di consultare i registri cantonali da parte delle autorità è disciplinato in termini restrittivi. È pertanto necessario stabilire espressamente in un nuovo capoverso che i dati necessari per l’attribuzione e la gestione dell’IDI possono essere comunicati all’Ufficio federale di statistica in qualità di gestore del registro IDI (art. 10 cpv. 3).

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

L’articolo 18 contiene disposizioni concernenti il diritto di referendum e l’entrata in vigore della LIDI. Ai sensi del capoverso 1, la legge sottostà al referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera a Cost. Ai sensi del capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce la data di entrata in vigore. Questa è prevista per il 1° gennaio 2011.