Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/72: Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) · 20 pagine

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Rapporto esplicativo e commento alla LIDI

• Numero 2: esistono inoltre molte unità che non sono iscritte nel registro di commercio ma che per motivi legati alla propria attività economica, sono soggette al pagamento di tasse e imposte a livello federale. Tutte queste persone giuridiche vanno considerate quali unità IDI, se si vuol rendere possibile l'utilizzo di un numero unico d'identificazione anche sul piano delle tasse e delle imposte.

• Numero 3: questo punto comprende tutte le altre persone che esercitano un’attività indipendente o una libera professione, a prescindere dalle loro cifre d’affari (assenza di limite inferiore). Vanno pertanto registrate tutte le unità che, in ragione della propria attività commerciale, sono coinvolte in processi amministrativi (ad esempio conteggio dei contributi AVS). Limitare questa categoria di persone (ad es. sulla base delle cifre d’affari) significherebbe ridurre la portata dell’IDI e creare delle difficoltà di applicazione. Il fatto che le unità IDI siano registrate unicamente dai servizi IDI assicura che l'IDI sia attribuito unicamente alle unità che sono effettivamente coinvolte nei processi amministrativi.

• Numero 4: si tratta in particolare di società semplici. Benché queste non possano svolgere attività di natura commerciale poiché altrimenti costituirebbero società in nome collettivo con obbligo d’iscrizione nel registro di commercio, a volte è necessario identificarle per scopi amministrativi. Ad esempio, gli studi medici associati vanno gestiti come società semplici nell’albo professionale. Pertanto va loro attribuito un IDI, quand'anche non agiscano quali unità giuridicamente indipendenti, lavorando i medici ciascuno per conto proprio.

• Numero 5: è attribuito un IDI anche a tutte le persone giuridiche straniere o internazionali che sono coinvolte in processi amministrativi in virtù di impegni giuridici o hanno una succursale in Svizzera. Non sono considerati unità IDI i beneficiari istituzionali ai sensi della legge sullo Stato ospite4, e cioè in particolare le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali.

• Numero 6: nell’ambito dell’agricoltura, dell’allevamento e delle derrate alimentari esistono numerosi processi amministrativi (obblighi di autorizzazione e di notifica, tasse, sussidi, controlli, ecc.) che coinvolgono molteplici servizi amministrativi (uffici di agricoltura e veterinaria federali e cantonali, chimici cantonali, ecc.). Già oggi questi ambiti dispongono di codici

d’identificazione. Per poter, tuttavia, coordinare i provvedimenti a livello nazionale è indispensabile che la Svizzera si doti di un numero d’identificazione univoco.

• Numero 7: sono considerati unità IDI anche i servizi dell'amministrazione pubblica della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono poter essere identificati in modo univoco a causa dei propri compiti amministrativi (ad esempio nel quadro del Governo elettronico) o ragioni statistiche. Il concetto di impresa non è applicabile ai servizi dell’amministrazione pubblica.

• Numero 8: un IDI è attribuito anche alle istituzioni di diritto pubblico o privato incaricate di compiti pubblici, in particolare le istituzioni operanti nell’ambito della formazione, della salute e delle assicurazioni sociali.

La lettera c definisce il concetto di servizio IDI. Esso comprende sostanzialmente tutti i servizi con cui le unità IDI hanno contatti per scopi amministrativi e statistici e che tengono raccolte di dati corrispondenti. Il gruppo principale è costituito dalla pubblica amministrazione, sia a livello della Confederazione che a livello dei Cantoni e dei Comuni. Ne fanno parte, però, anche le istituzioni di diritto pubblico e privato che svolgono compiti pubblici. In quest’ultimo gruppo figurano in particolare le istituzioni attive nell’ambito delle assicurazioni sociali (casse di compensazione AVS). Va segnalato inoltre che un servizio IDI può al contempo essere un'unità IDI.

Nonostante la definizione relativamente ampia dell’unità IDI, non è escluso che il concetto di unità IDI non debba essere riformulato in futuro, in funzione dello sviluppo del sistema IDI. La delega al Consiglio federale della facoltà di precisare ulteriormente le unità IDI è quindi giustificata (cpv. 2).

4 RS 192.12 Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)