Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 15 pagine
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Art. 2 Prescrizione
Le CIM (art. 48) prevedono una prescrizione di un anno, con l'eccezione di quattro casi in cui il termine è di due anni. La legge sul trasporto pubblico (LTP) stabilisce in proposito un unico termine della durata di un anno (art. 46 cpv. 1 LTP). Anche la legge sul trasporto di viaggiatori oggetto della revisione della disciplina sui trasporti pubblici contempla solamente una prescrizione di un anno (art. 55 del progetto di LTV). Al fine di garantire la continuità e l'uniformità dell'ordinamento giuridico, nell'ordinanza sul trasporto di merci non saranno previste deroghe alla prescrizione di un anno.
Le disposizioni relative alla sospensione del termine di prescrizione, contenute nell'articolo 46 capoverso 2 LTP in vigore, risultano superflue, in quanto identiche a quelle riportate dalle CIM (art. 48 § 3).
Art. 3 Cose trovate
Una disposizione in materia è necessaria anche nel settore del trasporto di merci, anche se verosimilmente non sarà applicata così spesso come nel settore del trasporto di viaggiatori. Sul piano del contenuto essa corrisponde all'articolo 42 OTP.