Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 15 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

III Ordinanza sul trasporto di merci

1. In generale

Rispetto a quando è stata emanata l'ordinanza del 5 novembre 1986 sul trasporto pubblico (OTP), che sarà abrogata con l'introduzione dell'ordinanza sul trasporto di merci, la situazione è profondamente cambiata circa i seguenti tre aspetti:

− La base materiale su cui si fonda l'ordinanza non è più costituita da una legge federale

che lascia spazio a disposizioni a livello di ordinanza, ma da una convenzione multilaterale circostanziata che non disciplina solo i principi ma anche i dettagli. Non è pertanto necessario emanare disposizioni d'esecuzione dettagliate, bensì unicamente le norme derogatorie e complementari che appaiono opportune per la Svizzera.

− Un'innovazione fondamentale dell'ordinanza sul trasporto di merci è rappresentata

dall'abolizione dell'obbligo di trasporto. Non occorre quindi più prevedere disposizioni che autorizzano le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura a rifiutare o negare il trasporto di determinate merci o a effettuarlo o consentirlo unicamente a determinate condizioni. La libertà contrattuale introdotta permette loro di scegliere liberamente se e a quali condizioni effettuare o consentire il trasporto di merci. Una libertà, questa, che ha ripercussioni dirette sull'oggetto dell'articolo 18 OTP in vigore (merci escluse dal

trasporto).

− In futuro il trasporto di merci e quello dei viaggiatori saranno disciplinati da atti differenti.

Perciò, contrariamente all'OTP, l'ordinanza sul trasporto merci regolamenta unicamente il traffico merci. L'intero capitolo 1 dell'OTP, dedicato al trasporto dei viaggiatori e dei bagagli, sarà oggetto di un'ordinanza separata.

2. Commenti alle singole modifiche

È altresì prevista l'emanazione di disposizioni concernenti le "merci pericolose". Tali

disposizioni, in corso di elaborazione, saranno presentate in un secondo momento.

Art. 1 cpv. 1 - 3 Termini di consegna

Vista l'abolizione dell'obbligo di trasporto è opportuno garantire la libertà contrattuale per quanto concerne i termini di consegna prevedendo nell'ordinanza un'apposita norma

dispositiva. Tale norma è inserita nel capoverso 1.

Le minori distanze da coprire nel traffico interno giustificano la definizione di termini più brevi rispetto alle CIM. In proposito si riprendono quelli fissati dall'articolo 26 OTP. Differenze rispetto alle CIM risultano anche dalla distinzione operata da queste (art. 16) tra spedizioni a carro completo e spedizioni in piccole partite e tra termine di spedizione e termine di trasporto. Nel complesso il termine di consegna per i carri completi risulta così di 36 ore, quello per le piccole partite di 48 ore. La soluzione proposta è intesa a prevedere nel diritto svizzero, in considerazione delle distanze più corte, termini di consegna più brevi sia per le

messaggerie che per la piccola velocità.

Cpv. 4

Già nel diritto vigente la disposizione in oggetto si applica unicamente alla sospensione del termine di consegna (art. 27 cpv. 2 OTP). In futuro la sospensione di tale termine sarà disciplinata dall'articolo 16 § 4 CIM. Permane tuttavia la necessità di stabilire quali giorni sono considerati festivi in Svizzera. Quelli cantonali non figureranno più singolarmente in allegato all'ordinanza, bensì saranno tutti considerati giorni festivi ai sensi dell'ordinanza sul trasporto di merci.