Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 15 pagine

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Cpv. 4

Il limite inferiore è ridotto da 50 000 a 30 000 franchi. Si tratta di un allineamento alle

disposizioni dell'articolo 6 capoverso 2 LUMin21 e dell'articolo 4 capoverso 4 OTC.

La riduzione dell'importo minimo permette di sostenere progetti che attualmente non beneficiano di aiuti finanziari ma che, seppur di minor entità, favoriscono il trasferimento. Una partecipazione della Confederazione al finanziamento dei progetti minori di binari di raccordo è nell'interesse della politica dei trasporti svizzera.

Art. 16 cpv. 2 Costi computabili

La disposizione in vigore, secondo cui per il rinnovo di binari di raccordo è tenuto conto soltanto della metà dei costi computabili, è stralciata con l'abrogazione del capoverso 2.

Aumentando il valore del volume minimo di trasporto richiesto per la concessione di aiuti federali (art. 14 cpv. 2) e definendo un limite massimo per l'importo accordato per ogni tonnellata o metro di binario (art. 15 cpv. 1), il presente progetto di ordinanza migliora l'efficienza degli aiuti e inasprisce notevolmente le condizioni per ottenerli.

In compenso viene realizzata la parità di trattamento dei binari di raccordo nei confronti degli altri binari in caso di rinnovo. Gli interventi di rinnovo dei binari di raccordo assicurano la conservazione della relativa rete e forniscono in tal modo un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla Svizzera in materia di politica dei trasporti. La disposizione vigente, secondo cui si tiene conto soltanto della metà dei costi computabili, ha indotto in molti casi a rinviare o addirittura rinunciare al rinnovo del deviatoio di raccordo o dell'intero binario di raccordo. Un comportamento, questo, che oltre a provocare l'erosione della rete dei binari di raccordo incide negativamente sulla sicurezza dell'intero traffico ferroviario. Infatti, inducendo comportamenti del genere, la disposizione in vigore ha un effetto negativo non solo sulla sicurezza dei binari di raccordo ma su quella dell'intera infrastruttura ferroviaria, in quanto il deviatoio di raccordo rappresenta il punto di congiunzione con la rete ferroviaria pubblica. La nuova disciplina permette di prevenire comportamenti controproducenti in fatto di manutenzione dei binari di raccordo e di garantire a questi uno standard conforme allo stato attuale della tecnica.

Cpv. 3 lett. b

Si tratta semplicemente di correggere un errore dattilografico contenuto nella versione tedesca: "Gleiswagen" è sostituito da "Gleiswaagen".

Art. 18 cpv. 1 lett. d Domanda

Poiché secondo l'articolo 15 capoverso 2 non si considera più "il numero presumibile dei raccordati", non è necessario fornire tale indicazione nella domanda.

Art. 19 cpv. 1 lett. c Assegnazione

L'attuale rinvio all'articolo 16 capoverso 2, errato, è sostituito dal rinvio all'articolo 15

capoverso 2. Inoltre, poiché secondo l'articolo 15 capoverso 2 non si considera più "il numero presumibile dei raccordati", tale indicazione è stralciata anche in questo articolo.

Art. 23 Restituzione

Le disposizioni relative alla restituzione dell'aiuto finanziario vengono precisate. L'articolo 23 prevede una distinzione di massima tra restituzione integrale e restituzione parziale o proporzionale dell'aiuto finanziario. La restituzione dell'aiuto sarà integrale, se il binario di

21 RS 725.116.2