Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 15 pagine

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IV Ordinanza sui binari di raccordo

1. In generale

Attualmente la Confederazione destina circa 20 milioni di franchi al promovimento dei binari di raccordo privati al fine di consentire la realizzazione di un'offerta di base per quanto concerne gli allacciamenti ai luoghi di trasbordo. La revisione in oggetto prevede alcuni adeguamenti intesi a migliorare l'efficienza degli aiuti finanziari.

A seguito della modifica degli articoli 12 e 17 della legge federale sui binari di raccordo ferroviario, si propone inoltre l'introduzione di due nuovi articoli (art. 2 e 2a dell'ordinanza sui binari di raccordo, OBR), concernenti le prescrizioni in materia di sicurezza e l'attività di vigilanza.

2. Commenti alle singole modifiche

Definizioni

Gestore dell'infrastruttura / impresa ferroviaria

Nell'ambito della revisione della legge federale sui binari di raccordo ferroviario l'espressione "ferrovia" (art. 2 lett. e) è stata sostituita da:

• gestore dell'infrastruttura: l'impresa ferroviaria che dispone di una concessione dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr) (lett. e);

• impresa ferroviaria: l'impresa ferroviaria che dispone di una concessione o di

un'autorizzazione ai sensi degli articoli 4-6 della legge del 18 giugno 1993 sul

trasporto viaggiatori o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 Lferr (lett. ebis).

Tale sostituzione è attuata anche negli articoli 3, 6, 8 capoverso 2, 11, 12, 15 capoverso 3, 22 capoverso 2 e 23 capoverso 4 dell'OBR.

UFT

Negli articoli 18 e 20 della legge federale sui binari di raccordo ferroviario l'espressione "autorità di vigilanza" è sostituita dall'espressione "UFT" effettuando gli adeguamenti richiesti sul piano redazionale. Una sostituzione, questa, operata anche negli articoli 8 capoversi 1, 2 e 3, 10 capoverso 1 e 11 OBR.

Binario di carico

La lettera i dell'articolo 2 della legge federale sui binari di raccordo ferroviario è abrogata,

poiché i binari di carico definiti in questa lettera non sono contemplati nella legge e hanno perso notevolmente d'importanza nella pratica. Gli articoli 15 e 18 capoverso 1 lettera d OBR sono adeguati di conseguenza.

Art. 2 Prescrizioni in materia di sicurezza nuovo

Prescrizioni in materia di sicurezza nel settore ferroviario e in relazione agli impianti elettrici delle ferrovie sono contenute in particolare nei seguenti atti normativi:

- legge sulle ferrovie (Lferr);

- ordinanza sulle ferrovie (Oferr)13;

- ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (OIEF)14;

- disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle ferrovie (DE-Oferr)15;

13 742.141.1 14 734.42 15 742.141.11