Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 15 pagine
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accompagnato e non accompagnato, per il traffico combinato non transalpino e per il
trasporto in carri completi isolati.
Art. 14 cpv. 4
L'OPTM disciplina le modalità d'impiego dei mezzi finanziari a disposizione secondo i limiti di spesa definiti dalla Confederazione per il promovimento del trasporto di merci. Tuttavia, anche i Cantoni possono ordinare e indennizzare determinate prestazioni di trasporto, come è già il caso ad esempio per il traffico merci su linee a scartamento ridotto. In questo capoverso i destinatari delle indennità sono invitati a specificare nell'offerta i trasporti ordinati anche dal Cantone e l'ammontare dei sussidi versati da quest'ultimo. Una disposizione, questa, che serve a garantire la trasparenza in caso di versamento di contributi sia federali sia cantonali.
Art. 15 Bando pubblico per il trasporto di autocarri accompagnati
La convenzione quadro conclusa con RAlpin, della durata di 10 anni, è entrata in vigore l'11 giugno 2001 e scade il 10 giugno 2011. Nel messaggio concernente il progetto di legislazione sul traffico merci (FF 2007 4080) il Consiglio federale ha annunciato che il nuovo concorso si svolgerà al più tardi nel 2009.
Nell'articolo 2 capoverso 2 dell'OTC in vigore si rinvia all'ordinanza del 18 dicembre 199510 sulle indennità; tale rinvio è stralciato. Attualmente la possibilità di mettere a concorso
l'offerta dell'autostrada viaggiante è data in virtù dell'articolo 15 OIPAF. Tale disposizione viene integrata direttamente nell'articolo 15 OPTM in vista dello svolgimento di future gare concernenti l'autostrada viaggiante. In tal modo è garantita anche in futuro a livello di ordinanza la possibilità di attribuire commesse mediante concorsi. Nel presente caso le
commesse possono essere attribuite anche a un solo operatore.
Art. 16 Convenzione
La convenzione sull'offerta di prestazioni è descritta nel vigente articolo 20 OIPAF. Tale disposizione è ripresa nell'OPTM e riformulata in modo da essere applicabile al trasporto di merci.
Art. 17 cpv. 1 Comunicazione dei dati
Il rinvio all'ordinanza sulle indennità contenuto nell'articolo 11 capoverso 3 OTC è stralciato.
Nell'articolo 24 capoverso 1 della vigente ordinanza sulle indennità si rinvia all'ordinanza del DATEC del 18 dicembre sulla contabilità delle imprese di trasporto concessionarie (OCITC)11 per quanto concerne il conto dei costi d'esercizio e il conto delle prestazioni. Secondo l'articolo 1 capoverso 2 lettera c OCITC in vigore, alle imprese ferroviarie e a terzi che percepiscono contributi d’esercizio ai sensi dell’OTC si applica il capitolo 4 (Contabilità analitica).
Nella convenzione sull'offerta di prestazioni si stabilisce di volta in volta se vanno osservate o meno le disposizioni dell'OCITC, sempre che siano applicabili. Nell'articolo 17 capoverso 1 OPTM viene perciò inserito un rinvio diretto all'OCITC.
Art. 17 cpv. 2 e 3
Ai fini del rendiconto finale delle indennità, le imprese beneficiarie comunicano all'UFT i dati relativi alle prestazioni fornite e alla qualità.
10 RS 742.101.1 11 RS 742.221