Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 15 pagine
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- disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza sulle installazioni elettriche delle ferrovie (DE-
OIEF)16;
- ordinanza del DATEC concernente l’abilitazione alla guida di veicoli motore delle ferrovie
(OVF)17;
- Ferrovie svizzere. Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni PCT del 5 novembre
2007 (R 300.1-.15)18;
- prescrizioni dell’Ufficio federale dei trasporti relative all’emanazione delle prescrizioni
sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio per le ferrovie (PEPC)19.
Il capoverso 2 obbliga il DATEC a valutare la necessità di prevedere deroghe alle pre-
scrizioni di cui al capoverso 1. In proposito va tenuto conto delle particolari condizioni
presentate dai binari di raccordo. Le deroghe possono prevedere sia facilitazioni sia
inasprimenti delle norme.
Art. 11 Prescrizioni di servizio
La disposizione subisce una modifica redazionale.
Art. 14 cpv. 2 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari
L'articolo 14 capoverso 2 lettera a in vigore pone come condizione per la concessione di aiuti finanziari un carico annuo di 7500 tonnellate (peso netto) o 450 vagoni per i raccordi di stazioni che trasbordano almeno 20 000 tonnellate all’anno. Per i raccordi di stazioni il cui volume totale trasbordato ogni anno è inferiore a 20 000 tonnellate (nonché per i raccordi autorizzati eccezionalmente su tratta all’aperto), la condizione è di almeno 12 000 tonnellate o 720 vagoni (lett. b).
Al fine di semplificare la procedura e aumentare l'efficienza degli aiuti finanziari, è opportuno stabilire un'unica condizione per quanto concerne il volume trasbordato. Si propone perciò di stralciare le lettere a e b e di prevedere nel capoverso 2 unicamente i valori indicati nell'attuale lettera b (12 000 tonnellate e 720 vagoni).
I valori riportati nell'attuale lettera a (7500 tonnellate o 450 vagoni) sono troppo bassi e risultano raramente applicabili come criterio per assegnare gli aiuti. L'aumento da 7500 a 12 000 tonnellate e da 450 a 720 vagoni interesserà solo pochi richiedenti: se si considerano ad esempio gli ultimi 8 anni, applicando le nuove condizioni sarebbero state respinte solo 13 domande delle 300 presentate (appena il 4,5 %).
Art. 15 cpv. 1 Importo
Secondo l'articolo 15 capoverso 1 in vigore, gli aiuti finanziari ammontano: per i binari
principali, al minimo al 50 per cento e al massimo al 60 per cento dei costi computabili (lett. a); per i binari di collegamento e di carico, dal 40 al 50 per cento dei costi computabili. In casi eccezionali, segnatamente se la costruzione del binario richiede adeguamenti particolarmente dispendiosi alla rete ferroviaria, l’Ufficio federale può aumentare l’aiuto fino al 60 per cento dei costi computabili (lett. b).
Nel progetto si propone di prevedere per gli aiuti finanziari un'unica fascia, che va dal 40 al 60 per cento dei costi computabili. Una misura, questa, che consente di migliorare la trasparenza e di premiare i richiedenti che assicurano il trasferimento di importanti volumi di
16 Non sono pubblicate nella Raccolta del diritto federale. Ne può essere richiesta copia (in lingua tedesca o francese) all'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, (UFCL), 3003 Berna. 17 RS 742.141.142.1 18 RS 742.173.001 19 RS 742.170