Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 15 pagine
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2. Commenti alle singole modifiche
Nel presente rapporto vengono commentate solo le modifiche di contenuto. Le di-
sposizioni che restano invariate rispetto a quelle contenute nell'OTC vigente e che subiscono unicamente modifiche redazionali non sono menzionate.
Titolo dell'ordinanza e ingresso
La vigente ordinanza del 29 giugno 1988 sul traffico combinato si fonda sugli articoli 21, 22 e 28 della legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (LUMin; RS 725.116.2).
Nell'ambito del progetto di legislazione sul traffico merci è stata creata una nuova base legislativa per il promovimento del trasporto di merci attraverso le Alpi (art. 8 LTrasf) e per quello del traffico merci interno (art. 4 LTM). Gli articoli 8 LTrasf e 4 LTM vengono perciò inclusi nell'ingresso. Nel contempo il titolo è riformulato in modo da riferirsi all'intero traffico merci (ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia e del trasporto di autoveicoli accompagnati) e da coprire il campo di applicazione ampliato, in particolare il promovimento del traffico a carro completo isolato.
Il trasporto di autoveicoli accompagnati (carico degli autoveicoli) sarà disciplinato anche in futuro da quest'ordinanza, benché non si tratti di traffico merci quanto piuttosto di una modalità di trasporto volta a trasferire il traffico viaggiatori dalla strada alla rotaia.
Art. 2 lett. b Definizioni
L'articolo 1 capoverso 3 del decreto federale concernente il limite di spesa per il promovimento del trasporto di merci per ferrovia non transalpino pone in primo piano il traffico combinato non accompagnato, il traffico a carro completo e il promovimento di soluzioni innovative nella catena di trasferimento.
Nella lettera b dell'ordinanza il traffico a carro completo è definito come traffico a carro completo isolato, ossia come trasporto di merci in carri ferroviari isolati o in piccoli gruppi di vagoni con almeno un movimento di manovra. Tale definizione esclude il trasporto in treni completi, il che corrisponde al volere del legislatore, che utilizza l'espressione di traffico a carro completo. Il trasporto in treni completi (ossia il trasporto in composizioni di treni che restano invariate dal luogo di carico fino a quello di scarico, cioè che non prevedono
movimenti di manovra concernenti i carri) è oggi redditizio e non si pone in una situazione di concorrenza accentuata rispetto al trasporto su strada.
Per contro il "promovimento di soluzioni innovative nella catena di trasferimento" è stato formulato in modo manifestamente indeterminato e (al momento attuale) non viene perciò specificato.
Sezione 2: Contributi d’investimento a favore del traffico combinato
Art. 4 cpv. 1 lett. a Condizioni
a. la costruzione, l’acquisto, il rinnovo e l'ampliamento di costruzioni, impianti e attrezzature per il trasbordo tra i diversi mezzi di trasporto;
In base alle disposizioni vigenti è possibile versare contributi per la costruzione, l'acquisto o il rinnovo di impianti e attrezzature. Nella pratica sono frequenti i casi di ampliamento di impianti esistenti. Attualmente gli ampliamenti destinati ad aumentare le capacità sono compresi nel concetto di "costruzione" e benficiano in quanto tali di appositi contributi di promovi-