Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 15 pagine
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Prestazioni
Per quanto concerne le prestazioni, vanno comunicati i dati relativi alle spedizioni effettivamente eseguite e ai treni effettivamente circolati sulle relazioni ordinate o in merito ai prodotti ordinati.
Qualità
La qualità dei trasporti di merci per ferrovia riveste un'importanza fondamentale nella politica di trasferimento del traffico. Al fine di assicurare il rispetto dei criteri di qualità, è perciò introdotta una disposizione potestativa che consente di ridurre i contributi in caso di inadempimenti in materia.
Una disposizione, questa, conforme ai principi generali della legge sui sussidi. Secondo l'articolo 28 capoverso 2 della legge, se il richiedente adempie insufficientemente il suo compito, l’autorità competente riduce adeguatamente l’aiuto finanziario oppure ne esige la restituzione parziale, incluso un interesse annuo del 5 per cento dal giorno del versamento.
Il piano delle prestazioni, parte integrante dell'offerta di cui all'articolo 14 OPTM, contiene dati concernenti la qualità, quali indicazioni sui tempi di trasporto e sulla puntualità.
La possibilità di ridurre i contributi è introdotta con l'articolo 17 capoverso 3 OPTM. Tuttavia, tale misura è applicata unicamente in caso di ripetuta inosservanza dei criteri di qualità. La nuova disposizione ha anzitutto l'effetto di obbligare i beneficiari di indennità ad adottare un sistema di gestione della qualità. Nel definire le indennità si tiene conto del fatto che vi sono criteri di qualità che non è possibile rispettare integralmente. Soprattutto nei trasporti transfrontalieri la qualità può essere garantita unicamente mediante la collaborazione di vari partner.
Sezione 4: Contributi d'investimento e d'esercizio per il trasporto di autoveicoli accompagnati
Art. 18 Autoveicoli accompagnati
Nell'ambito della revisione della disciplina sui trasporti pubblici si procede alla modificazione della vigente ordinanza sulle indennità12; l'ordinanza modificata sarà applicabile unicamente al traffico viaggiatori. Il rinvio contenuto nell'OTC è perciò stralciato; per il trasporto di autoveicoli accompagnati (carico degli autoveicoli) vengono introdotti un articolo e una sezione distinti, poiché a questo tipo di trasporto saranno applicabili le disposizioni in materia di traffico viaggiatori e quindi l'ordinanza, ancora da emanare, concernente le indennità del traffico viaggiatori regionale.
Art. 20 Contributo federale destinato a ridurre il prezzo del tracciato
Osservazione destinata ai partecipanti all'indagine conoscitiva:
La data di entrata in vigore di questo articolo dipende dai tempi di attuazione della revisione, condotta separatamente, dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria. L'obiettivo è attuare la riduzione del prezzo di tracciato già con effetto dal 1° gennaio 2010, ossia di stralciare questo articolo (che corrisponde all'art. 13 OTC, eccezion fatta per il limite
temporale).
Se ciò non fosse possibile, si stabilisce che il contributo federale sul prezzo del tracciato è versato solo fino al 31 dicembre 2010.
12 RS 742.101.1