Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 15 pagine

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La legge sul trasferimento del traffico merci (LTrasf) ha come scopo principale quello di fissare a livello di legge l'obiettivo perseguito con il trasferimento del traffico merci attraverso le Alpi. La legge definisce chiaramente l'obiettivo sul piano quantitativo: 650 000 corse l'anno (art. 3 cpv. 1 LTrasf); anche quello sul piano temporale (al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore della galleria di base del San Gottardo; art. 3 cpv. 2 LTrasf) non necessita di essere specificato a livello di ordinanza. Il mandato per il Consiglio federale di negoziare in proposito l'introduzione di una borsa dei transiti alpini è formulato in modo chiaro nella legge; al momento non è necessario precisarlo.

In questa sede si presentano proposte per la revisione totale dell'ordinanza del 29 giugno 1988 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (ordinanza sul traffico combinato, OTC)1 e dell'ordinanza sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (ordinanza sul trasporto di merci, OTM)2 e per la revisione parziale dell'ordinanza del 26 febbraio 1992 sui binari di raccordo (OBR)3.

Le proposte di modifica relative ad altre ordinanze (in particolare l'adeguamento dell'ordinanza del 25 novembre 1998 concernente l'accesso alla rete ferroviaria4 a seguito della modifica dell'articolo 9b Lferr e della ridefinizione dei compiti delle autorità in relazione al diritto in materia di merci pericolose5) saranno presentate in un secondo momento in sede separata.

II Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia e del trasporto di autoveicoli accompagnati (OPTM)6

1. In generale

L'ordinanza disciplina il promovimento con contributi federali del trasporto di merci per ferrovia. Il campo di applicazione dell'ordinanza va ampliato, adeguando di conseguenza il titolo della vigente ordinanza del 29 giugno 1988 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (ordinanza sul traffico combinato, OTC). Infatti, in virtù degli atti adottati nell'ambito del progetto di legislazione sul traffico merci, il legislatore intende promuovere anche il trasporto in carri completi e quello per ferrovia a scartamento ridotto, oltre al traffico combinato.

Nel contempo l'ordinanza viene adattata in funzione delle modifiche che vengono apportate nell'ambito del progetto di revisione della disciplina sui trasporti pubblici all'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie (ordinanza sulle indennità)7.

Si propongono altresì varie precisazioni relative ai contributi d'investimento della Confederazione e alle indennità d'esercizio. Le precisazioni sono destinate in larga parte a raffigurare a livello di ordinanza la prassi seguita attualmente in materia.

1 RS 742.149 2 RS....... 3 RS 742.141.51 4 RS 742.122 5 La ridefinizione è dovuta soprattutto al recepimento della direttiva Ue in materia di attrezzature a pressione trasportabili (T-PED). 6 Revisione totale dell'ordinanza del 29 giugno 1988 sul promovimento del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati (ordinanza sul traffico combinato, OTC; RS 742.149). 7 RS 742.101.1