Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/86: Ordinanze per l'attuazione del progetto di legislazione sul traffico merci · 15 pagine
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concluse in base al conto di previsione (treni e invii previsti, costi e benefici previsti), ma solo le prestazioni effettivamente fornite sono conteggiate.
La disposizione è pertanto completata con l'espressione "effettivamente fornite".
Art. 12 cpv. 2
Questo capoverso corrisponde sul piano del contenuto all'articolo 10 capoverso 4 OIPAF.
Art. 13 Procedura di ordinazione
Secondo l'articolo 12 della vigente OTC, per quanto concerne la concessione di contributi d'esercizio a favore del traffico combinato e del trasporto di autoveicoli accompagnati, la procedura di ordinazione è retta dall’ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità. In futuro tale ordinanza sarà applicabile solo al traffico viaggiatori; le relative disposizioni saranno pertanto integrate testualmente nell'OPTM.
L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) determina le scadenze delle singole fasi e le aliquote massime dell’indennità e le comunica alle imprese ferroviarie e ai terzi. L'UFT stabilisce annualmente la ripartizione dei fondi a disposizione secondo il limite di spesa definito per il traffico non transalpino.
Art. 13 cpv. 2
La pianificazione di servizi concernenti l'autostrada viaggiante (trasporto di autocarri accompagnati) richiede tempi più lunghi rispetto al resto del traffico combinato e al trasporto in carri completi isolati. La ragione è dovuta al fatto che in questo settore è necessario investire in materiale rotabile speciale e in terminali come pure alla particolare situazione di mercato che caratterizza il settore (p.es. assenza di un mercato dell'usato per il tipo particolare di carri utilizzati). Nel caso dell'autostrada viaggiante l'Ufficio federale può pertanto prevedere un arco di tempo pluriennale per lo svolgimento delle procedure di ordinazione e di definizione delle offerte e concludere quindi contratti quadro di lunga durata.
Art. 14 Offerte
Secondo il vigente articolo 18 OIPAF, la descrizione del piano delle prestazioni nel traffico merci comprende: il tipo di trasporto, la frequenza e gli orari.
Contrariamente all'OIPAF, nell'OPTM occorre disciplinare unicamente le prestazioni nel traffico merci9. Anziché il termine "orari", nell'OPTM si usa perciò la formulazione "indicazioni sulla qualità quali la puntualità e la durata di trasporto", più appropriata per il traffico merci. Attualmente la durata di trasporto e la puntualità sono i criteri più importanti a disposizione per misurare la qualità. Grazie all'avverbio esemplificativo "quali" è possibile tener conto delle condizioni del caso specifico considerando eventualmente criteri supplementari o diversi. L'impresa dispone così di un margine di manovra per reagire all'evoluzione delle esigenze dei clienti includendo successivamente ulteriori criteri di qualità nel piano delle prestazioni.
Nell'ambito della procedura di definizione delle offerte, l'UFT rende noti i dati che devono essere presentati dagli offerenti. Il capoverso 2 contiene in proposito un'enumerazione non esaustiva che, oltre a corrispondere alla pratica corrente, lascia la possibilità di richiedere un numero maggiore o minore di dati.
È data la possibilità di svolgere procedure distinte di definizione delle offerte, ovvero
procedure che pongono condizioni differenti, per il traffico combinato transalpino
9 Compreso il trasporto degli autoveicoli accompagnati (carico degli autoveicoli), cfr. art. 18.