Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/94: Modifica della legge sull'ingegneria genetica per la proroga della moratoria OGM nell'agricoltura · 25 pagine

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Riferimento/numero d’incarto: I102-0837

La rinuncia all’ingegneria genetica è solo un mito

Per la VSF, con la moratoria si consolida l’impressione che in Svizzera la produzione

agricola e gli alimenti sono senza OGM. Ma l’ingegneria genetica è da tempo entrata nella catena alimentare anche in Svizzera. Una proroga della moratoria mette inoltre in dubbio la credibilità della politica: in Svizzera è vietata una tecnologia, ma sono accettate le

importazioni di alimenti prodotti proprio con questa tecnologia bandita.

Si fa inoltre notare che una proroga della moratoria sull’ingegneria genetica potrebbe essere il primo passo verso un divieto definitivo (USAM; Handelskammer beider Basel; UDC) e che in tempi economicamente difficili vietare una tecnologia è una risposta sbagliata per principio (Internutrition).

Osservazioni e proposte complementari sull’art. 37 a (nuovo) LIG

Le Accademie svizzere delle scienze esortano inoltre il Consiglio federale o il Consiglio federale e il Parlamento a seguire gli sviluppi della ricerca in materia di biotecnologia

vegetale e a prendere sul serio eventuali segnali negativi nonché ad adottare misure mirate per assicurare le competenze necessarie per la ricerca sui rischi e sulle conseguenze delle immissioni di OGM nell’ambiente.

La Handelskammer beider Basel formula una proposta eventuale nel caso in cui il

Parlamento approvi una proroga della moratoria fino al 2013. In tal caso, un’ulteriore proroga oltre tale termine non può assolutamente essere presa in considerazione: tutti gli ulteriori accertamenti necessari vanno completati correttamente entro tale termine.

Per la modifica della LIG, il konsortium-Weizen.ch suggerisce di tener presenti tutte le esperienze fatte finora nell’ambito dell’esecuzione e di creare condizioni quadro accettabili per la ricerca. Occorre ad esempio concretizzare in particolare la questione della

legittimazione delle parti nonché formulare punti di riferimento utili, come obbligare i

raggruppamenti ideali che promuovono azioni di disturbo o atti di vandalismo ad assumersi le loro responsabilità. Vanno formulate anche disposizioni penali volte a prevenire gli atti di vandalismo.

16/25 031/2005-02181/01/12/07/17/I102-0837