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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine
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1bisL’importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell’importo si tiene adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia.
2Se l’impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.
3Non vi è sanzione se:
a. abrogata
b. la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell’apertura dell’inchiesta;
c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in virtù dell’articolo 8;
[Inizio variante 2 modifica relativa agli accordi verticali (e modifica dell’art. 6)]
d. si tratta di un accordo tra imprese collocate a livelli diversi del mercato in relazione al quale l’impresa dimostra che tale tipo di accordo è praticato in modo disturbato nel SEE e che, verosimilmente, l’accordo in questione sarebbe comunemente ammesso nel SEE.
[Fine variante 2 modifica relativa agli accordi verticali]
Non vi è sanzione anche se l’impresa notifica la limitazione della concorrenza prima che questa esplichi i suoi effetti. Vi è di nuovo sanzione a partire dal momento dell’avvio di un’inchiesta secondo l’articolo 27 se:
a. contro l’impresa viene avviata una procedura secondo gli articoli 26-30 entro due mesi dalla notifica della possibile limitazione della concorrenza; e
b. contro l’impresa viene avviata un’inchiesta secondo l’articolo 27; e
c. l’impresa persiste nella limitazione della concorrenza dopo l’avvio di un’inchiesta secondo l’articolo 27.
Art. 50
All’impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera nei tre ultimi esercizi. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell’importo si tiene adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite.
Art. 51 cpv. 1
1All’impresa che effettua senza notifica una concentrazione soggetta a notifica, non osserva il divieto temporaneo di esecuzione, contravviene ad un onere connesso all’autorizzazione, realizza una concentrazione vietata o non esegue un provvedi-