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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine

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Titolo prima dell’art. 26

Capitolo 5: Disposizioni procedurali

Sezione 1: Limitazioni della concorrenza

Art. 27 Nuova rubrica: Inchiesta

1Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, l’Autorità della concorrenza apre un’inchiesta. L’inchiesta viene aperta in ogni caso se l’Autorità della concorrenza è incaricata di farlo dal DFE.

2L’Autorità della concorrenza conduce le inchieste. La direzione decide quali inchieste trattare prioritariamente.

Art. 28 cpv. 2

2La comunicazione menziona l’oggetto e le persone inquisite e indica inoltre che eventuali terzi devono annunciare entro 30 giorni se intendono partecipare

all’inchiesta

Art. 29

1Qualora reputi illecita una limitazione della concorrenza, l’Autorità della concorrenza può proporre alle parti una conciliazione sulle modalità della sua soppressione.

2La conciliazione va redatta per iscritto e necessita dell’approvazione del Tribunale federale della concorrenza.

Art. 30 Nuova rubrica: Proposta, decisione e revoca

1Il Tribunale federale della concorrenza decide su proposta dell’Autorità della concorrenza le misure da adottare o l’approvazione della conciliazione.

1bisNei casi in cui deve giudicare l’imposizione di prezzi inadeguati o la vendita sottoprezzo diretta contro determinati concorrenti (art. 7 cpv. 2 let. c e d), l’Autorità della concorrenza consulta il Sorvegliante dei prezzi prima di presentare la sua proposta al Tribunale federale della concorrenza. L’Autorità della concorrenza può pubblicare il parere del Sorvegliante dei prezzi.

2Abrogato

3Se le circostanze di fatto o giuridiche hanno subito modificazioni essenziali, il Tribunale federale della concorrenza può revocare o modificare la sua decisione su proposta dell’Autorità della concorrenza o degli interessati.

Art. 31 cpv. 1 e 2

1Qualora il Tribunale federale della concorrenza abbia deciso che una limitazione della concorrenza è illecita, le parti possono chiedere entro 30 giorni per il tramite del DFE un’autorizzazione eccezionale del Consiglio federale per motivi preponderanti di interesse pubblico. In caso di presentazione di una simile richiesta, il termine