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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine

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Art. 21 Direzione

1La direzione dell’Autorità della concorrenza è composta da un direttore e da almeno altri due membri.

2Ha in particolare i compiti seguenti:

a. disciplina i dettagli organizzativi in un regolamento interno e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;

b. emana le decisioni dell’Autorità della concorrenza in conformità con la presente legge e con il regolamento interno;

c. avvia le inchieste secondo l’articolo 27;

d. decide sulla liceità delle concentrazioni di imprese;

e. provvede al controllo interno;

f. redige il rapporto annuale e prima della pubblicazione lo sottopone per approvazione al Consiglio federale .

Art. 22 Abrogato

Art. 23 Abrogato

Art. 24 Nuova rubrica: Personale

1Il Consiglio federale elegge i membri della direzione dell’Autorità della concorrenza per quattro anni.

2La direzione assume il personale restante dell’Autorità della concorrenza.

3Il rapporto di servizio è disciplinato dalla legislazione sul personale della Confederazione.

Art. 25

1L’Autorità della concorrenza serba il segreto d'ufficio.

2L’Autorità della concorrenza può utilizzare quanto appreso nell’esercizio delle sue funzioni unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d’informazioni o dalla procedura.

3L’Autorità della concorrenza può comunicare al Sorvegliante dei prezzi unicamente le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti.

4Le pubblicazioni dell’Autorità della concorrenza non devono rivelare alcun segreto d’affari.