Progetto

Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Titolo prima dell’art. 25a (nuovo)

Sezione 2: Tribunale federale della concorrenza

Art. 25a (nuovo) Principio

1Il Tribunale federale della concorrenza è il tribunale di prima istanza della Confederazione per le questioni concernenti la concorrenza.

2Esso giudica inoltre i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità della concorrenza.

3Esso decide in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale.

4Salvo disposizione contraria della presente legge, le disposizioni della legge federale del 20 marzo 2009 sul Tribunale federale dei brevetti si applicano per analogia al Tribunale federale della concorrenza.

Art. 25b (nuovo) Competenze

Il Tribunale federale della concorrenza ha la competenza esclusiva per:

a. le decisioni e le disposizioni previste dalla presente legge che non sono espressamente riservate a un’altra autorità.

b. la disposizione di misure cautelari;

c. l’esecuzione delle decisioni emanate in virtù della sua competenza esclusiva.

Art. 25c (nuovo) Composizione

1Il Tribunale federale della concorrenza si compone di giudici con una formazione giuridica e di giudici con esperienza aziendale o conoscenze economiche, in particolare nel settore dell’economia della concorrenza. I giudici devono disporre di conoscenze approfondite in diritto della concorrenza.

2Il Tribunale federale della concorrenza si compone di giudici ordinari e di un numero sufficiente di giudici non di carriera. La maggior parte dei giudici non di carriera deve avere esperienza aziendale o conoscenze approfondite in economia.

Art. 25d (nuovo) Elezione

1I giudici sono eletti dall’Assemblea federale.

2È eleggibile chiunque abbia diritto di voto in materia federale.

3Nell’elezione dei giudici occorre badare a un’adeguata rappresentanza delle esperienze e delle conoscenze secondo l’articolo 25b e delle lingue ufficiali.

4Durante la preparazione dell’elezione dei giudici non di carriera possono essere consultati gli ambienti interessati.

Art. 25e (nuovo) Incompatibilità con altre funzioni

1I giudici sono indipendenti. In particolare: