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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine

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3Abrogato

Art. 12a (nuovo) Prescrizione

Con l’avvio di un’inchiesta da parte dell’Autorità della concorrenza e finché la decisione non passa in giudicato la prescrizione non ha inizio e nel caso in cui sia cominciata, il termine non decorre. Ciò vale anche qualora la Commissione europea avvi una procedura sulla base dell’articolo 11 capoverso 1 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

Art. 13

Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della concorrenza, il giudice può, su richiesta dell’attore:

a. constatare che i contratti sono in tutto o in parte nulli;

b. ordinare che il responsabile della limitazione della concorrenza concluda con l’attore contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico.

Titolo prima dell’art. 18

Capitolo 4: Autorità della concorrenza e Tribunale federale della concorrenza

Sezione 1: Autorità della concorrenza

Art. 18 Principi

1L’Autorità della concorrenza è un’unità amministrativa della Confederazione.

2L’Autorità della concorrenza svolge i compiti previsti nella presente legge ed emana le decisioni del caso. Essa offre consulenza agli organi pubblici e alle imprese sulle questioni concernenti la presente legge.

Art. 19 Indipendenza

L’Autorità della concorrenza è indipendente e nelle sue decisioni non sottostà alle direttive del Consiglio federale né di altre autorità amministrative. È aggregata amministrativamente al DFE (Dipartimento federale dell’economia).

Art. 20 Vigilanza

1Il Consiglio federale esercita la vigilanza amministrativa tramite il DFE.

2Le Camere federali esercitano l’alta vigilanza.