Progetto
Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine
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3Abrogato
Art. 12a (nuovo) Prescrizione
Con l’avvio di un’inchiesta da parte dell’Autorità della concorrenza e finché la decisione non passa in giudicato la prescrizione non ha inizio e nel caso in cui sia cominciata, il termine non decorre. Ciò vale anche qualora la Commissione europea avvi una procedura sulla base dell’articolo 11 capoverso 1 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
Art. 13
Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della concorrenza, il giudice può, su richiesta dell’attore:
a. constatare che i contratti sono in tutto o in parte nulli;
b. ordinare che il responsabile della limitazione della concorrenza concluda con l’attore contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico.
Titolo prima dell’art. 18
Capitolo 4: Autorità della concorrenza e Tribunale federale della concorrenza
Sezione 1: Autorità della concorrenza
Art. 18 Principi
1L’Autorità della concorrenza è un’unità amministrativa della Confederazione.
2L’Autorità della concorrenza svolge i compiti previsti nella presente legge ed emana le decisioni del caso. Essa offre consulenza agli organi pubblici e alle imprese sulle questioni concernenti la presente legge.
Art. 19 Indipendenza
L’Autorità della concorrenza è indipendente e nelle sue decisioni non sottostà alle direttive del Consiglio federale né di altre autorità amministrative. È aggregata amministrativamente al DFE (Dipartimento federale dell’economia).
Art. 20 Vigilanza
1Il Consiglio federale esercita la vigilanza amministrativa tramite il DFE.
2Le Camere federali esercitano l’alta vigilanza.