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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine

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b. le parti coinvolte che hanno determinato l’avvio un’inchiesta preliminare dalla quale non sono emersi indizi di una limitazione illecita della concorrenza;

c. le parti coinvolte che hanno determinato l’avvio di un’inchiesta la quale non ha confermato gli indizi esistenti all’inizio.

4Le tasse sono calcolate in funzione del tempo impiegato.

5Il Consiglio federale stabilisce le aliquote e disciplina la riscossione delle tasse. Esso può prevedere, in aggiunta al capoverso 3, che per certe procedure o prestazioni disposte da Confederazione, Cantoni, Comuni o organi intercantonali non siano riscosse tasse.

Art. 59c (nuovo) Tribunale federale della concorrenza

1L’articolo 63 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa è applicabile per analogia alla procedura di prima istanza dinanzi al Tribunale federale della concorrenza. È fatta salva la tassa di cui all’articolo 59b capoverso 2.

2Il Tribunale federale della concorrenza emana un regolamento sulle tasse di giustizia e sulle indennità per le parti, i patrocinatori d’ufficio, i periti e i testimoni.

Titolo prima dell’art. 60

Capitolo 10: Disposizioni finali

Art. 62 cpv. 2

2Le nuove procedure davanti alla Commissione su accordi in materia di concorrenza potranno essere avviate al più presto dopo un termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, a meno che i destinatari potenziali non richiedano un esame prima di questa data. Le inchieste preliminari sono possibili in qualsiasi momento.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

III

Modifica del diritto previgente