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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine
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mento per il ripristino di una concorrenza efficace è addossato un importo sino a un milione di franchi.
Art. 53
1Le violazioni sono esaminate dall’Autorità della concorrenza. Su richiesta di quest’ultima vengono giudicate dal Tribunale federale della concorrenza.
2…
Art. 53a Abrogato
Titolo prima dell’art. 54
Sezione 2: Sanzioni penali
Art. 54
Chiunque, intenzionalmente, contravviene a una conciliazione o a una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Art. 55
Chiunque, intenzionalmente, non esegue o esegue solo in parte una decisione concernente l’obbligo di fornire informazioni (art. 40), esegue senza notifica una concentrazione soggetta a notifica oppure viola decisioni in relazione con le concentrazioni di imprese, è punito con la multa sino a 20 000 franchi.
Art. 57 cpv. 2
1 L'autorità di perseguimento e di giudizio è l'Autorità della concorrenza.
Titolo prima dell’art. 58
Capitolo 7: Esecuzione di accordi internazionali
Art. 58
1Se una parte contraente di un accordo internazionale fa valere che determinate limitazioni della concorrenza sono incompatibili con l’accordo, il DFE può incaricare l’Autorità della concorrenza di avviare un’inchiesta preliminare.