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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine
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2Il DFE decide su proposta dell’Autorità della concorrenza circa il seguito della procedura. Esso sente dapprima gli interessati.
Art. 59
1Se nell’esecuzione di un accordo internazionale si constata che una limitazione della concorrenza è incompatibile con l’accordo, il Dipartimento può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), proporre alle parti interessate una conciliazione in vista della soppressione delle incompatibilità.
2Se una conciliazione non può essere attuata tempestivamente e se la parte contraente dell’accordo minaccia di prendere misure nei confronti della Svizzera, il DFE può prendere, d’intesa con il DFAE, le misure necessarie per sopprimere la limitazione della concorrenza.
Titolo prima dell’art. 59a
Capitolo 8: Valutazione
Art. 59a cpv. 1
1Il Consiglio federale fa valutare periodicamente l’efficacia delle misure e l’esecuzione della presente legge.
Titolo prima dell’art. 59b (nuovo)
Capitolo 9: Tasse
Art. 59b (nuovo) Autorità della concorrenza
1L’Autorità della concorrenza riscuote tasse per:
a. le procedure secondo gli articoli 26-30;
b. l’esame di concentrazioni di imprese secondo gli articoli 32-38;
c. consulenze, perizie, controllo delle notifiche di cui all’articolo 49a capoverso 4 e altre prestazioni.
2Se il Tribunale federale della concorrenza decide sulla base di una procedura dell’Autorità della concorrenza secondo gli articoli 26 – 30, viene imposta una tassa per i costi che l’Autorità della concorrenza ha sostenuto per la procedura.
3È tenuto a pagare la tassa chi determina l’avvio di una procedura amministrativa o le prestazioni di cui al capoverso 1. Non pagano alcuna tassa:
a. i terzi in seguito alla cui denuncia si svolge una procedura secondo gli articoli 26-30 LCart;