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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine
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Art. 10 cpv. 1 e 2
1Le concentrazioni soggette a notifica sono esaminate dall’Autorità della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l’indizio che intralciano notevolmente la concorrenza efficace.
2L’Autorità della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall’esame risulta che la concentrazione:
a. intralcia notevolmente la concorrenza efficace; e
b. non comporta per gli acquirenti incrementi di efficienza specifici, verificabili, immediati e comprovati dalle imprese partecipanti tali da compensare gli svantaggi dell’intralcio notevole alla concorrenza.
[Fine variante 1 modifica dei criteri di valutazione del controllo delle concentrazioni]
[Inizio variante 2 modifica dei criteri di valutazione del controllo delle concentrazioni]
Art. 10 cpv. 1 e 2
1Le concentrazioni soggette a notifica sono esaminate dall’Autorità della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l’indizio che creano o rafforzano una posizione dominante.
2L’Autorità della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall’esame risulta che la concentrazione:
a. crea o rafforza una posizione dominante sul mercato, e
b. non provoca su un altro mercato un miglioramento delle condizioni di concorrenza tale da prevalere sugli svantaggi della posizione dominante.
[Fine variante 2 modifica dei criteri di valutazione del controllo delle concentrazioni]
Art. 12
1Chiunque è minacciato o leso nei suoi interessi economici da una limitazione illecita della concorrenza può chiedere:
a. la soppressione e la cessazione della limitazione della concorrenza;
abis. la constatazione dell’illiceità della limitazione della concorrenza;
b. il risarcimento del danno e la riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni;
c. la consegna dell’utile illecito conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato.
2Abrogato