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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine

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Art. 10 cpv. 1 e 2

1Le concentrazioni soggette a notifica sono esaminate dall’Autorità della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l’indizio che intralciano notevolmente la concorrenza efficace.

2L’Autorità della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall’esame risulta che la concentrazione:

a. intralcia notevolmente la concorrenza efficace; e

b. non comporta per gli acquirenti incrementi di efficienza specifici, verificabili, immediati e comprovati dalle imprese partecipanti tali da compensare gli svantaggi dell’intralcio notevole alla concorrenza.

[Fine variante 1 modifica dei criteri di valutazione del controllo delle concentrazioni]

[Inizio variante 2 modifica dei criteri di valutazione del controllo delle concentrazioni]

Art. 10 cpv. 1 e 2

1Le concentrazioni soggette a notifica sono esaminate dall’Autorità della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risulti l’indizio che creano o rafforzano una posizione dominante.

2L’Autorità della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall’esame risulta che la concentrazione:

a. crea o rafforza una posizione dominante sul mercato, e

b. non provoca su un altro mercato un miglioramento delle condizioni di concorrenza tale da prevalere sugli svantaggi della posizione dominante.

[Fine variante 2 modifica dei criteri di valutazione del controllo delle concentrazioni]

Art. 12

1Chiunque è minacciato o leso nei suoi interessi economici da una limitazione illecita della concorrenza può chiedere:

a. la soppressione e la cessazione della limitazione della concorrenza;

abis. la constatazione dell’illiceità della limitazione della concorrenza;

b. il risarcimento del danno e la riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni;

c. la consegna dell’utile illecito conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato.

2Abrogato