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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine
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a. i giudici non possono essere membri dell’Assemblea federale, del Consiglio federale, di un Tribunale della Confederazione o dell’Amministrazione federale;
b. non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione di giudici, l’indipendenza del Tribunale o la sua dignità;
c. non possono rivestire alcuna carica esecutiva cantonale. Non possono esercitare alcuna funzione ufficiale per uno Stato estero;
d. non possono essere impiegati di un’associazione che abbia come scopo la cura degli interessi economici dei suoi membri;
e. i giudici ordinari non possono esercitare professionalmente la rappresentanza in giudizio di terzi;
f. i giudici ordinari non possono neppure essere membri della direzione, dell’amministrazione, dell’ufficio di vigilanza o dell’ufficio di revisione di un’impresa commerciale;
2L’esercizio di qualsiasi attività lucrativa è soggetto a notifica. I giudici ordinari possono esercitare un’attività al di fuori del Tribunale federale soltanto previa autorizzazione di quest’ultimo.
Art. 25f (nuovo) Direzione del Tribunale e collegio giudicante
1La direzione del Tribunale è costituita dal presidente, dal vicepresidente e da un giudice non di carriera. Essa nomina il collegio giudicante.
2Il Tribunale giudica nella composizione di cinque giudici (collegio giudicante).
3Il presidente decide in qualità di giudice unico sulla disposizione di misure cautelari su richiesta dell’Autorità della concorrenza.
4Il collegio giudicante comprende sempre almeno due giudici ordinari; sono eccettuati i casi di forza maggiore.
5I giudici non di carriera non devono avere propri interessi economici nel settore in questione.
Art. 25g (nuovo) Segreto d’ufficio e d’affari
1Il Tribunale federale della concorrenza serba il segreto d’ufficio.
2Esso può avvalersi di quanto appreso nell’esercizio della sua funzione unicamente per gli scopi perseguiti dalla raccolta d’informazioni o dalla procedura.
3Esso provvede a una protezione sufficiente dei segreti d’affari.
Art. 25h (nuovo) Finanziamento
Il Tribunale federale della concorrenza si finanzia mediante tasse di giustizia e fondi stanziati dalla Confederazione.