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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine

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2Il Consiglio federale può revocare per i medesimi motivi un’autorizzazione eccezionale.

Titolo prima dell’art. 39

Sezione 3: Altre disposizioni procedurali e di protezione giuridica

Art. 39

Salvo diversa disposizione della presente legge, la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa è applicabile alle procedure, incluse le inchieste su limitazioni della concorrenza (art. 27-30).

Art. 40

Le persone che partecipano ad accordi, le imprese che dominano il mercato, quelle che partecipano a concentrazioni di imprese nonché eventuali terzi interessati devono fornire all’Autorità della concorrenza tutte le informazioni utili alle inchieste e presentare i documenti necessari. Il diritto di non fornire informazioni è disciplinato dall’articolo 16 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Art. 41a (nuovo) Collaborazione con le autorità estere della concorrenza

1Ai fini dell’applicazione della legislazione sui cartelli l’Autorità della concorrenza può collaborare con le autorità estere omologhe, fornire loro informazioni e coordinare gli atti istruttori.

Art. 41b (nuovo) Comunicazione di dati alle autorità estere della concorrenza

2L’Autorità della concorrenza può comunicare dati confidenziali, in particolare segreti d’affari, alle autorità estere omologhe se:

a. le pratiche esaminate nello Stato che riceve le informazioni sono illecite anche secondo il diritto svizzero;

b. l’autorità estera garantisce che:

1. è vincolata al segreto d’ufficio o sottostà a un obbligo di segretezza analogo;

2. utilizza le informazioni solo allo scopo di applicare le disposizioni del diritto in materia di cartelli e come mezzo di prova in relazione all'oggetto dell'inchiesta per il quale ha presentato la richiesta di informazioni;

3. tutela i diritti procedurali e di parte;

4. concede la reciprocità per quanto riguarda la comunicazione di informazioni;

5. le informazioni vengono usate in procedure penali soltanto se l’assistenza giudiziaria in materia penale non è esclusa a causa del tipo di reato.