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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine
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Art. 6, rubrica, cpv. 1 lett. e ed f: Tipi di accordi giustificati o privi di effetti notevoli
1Nelle ordinanze o nelle comunicazioni possono essere descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati privi di effetti notevoli sulla concorrenza efficace o giustificati da motivi di efficienza economica. A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione:
(…)
e. gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, purché il loro effetto sul mercato sia limitato;
f. gli accordi che concernono solo una modesta quota di mercato, conclusi tra imprese collocate a livelli diversi del mercato.
[Fine variante 2 modifica relativa agli accordi verticali]
Art. 7 cpv. 1
1Le pratiche di imprese che dominano il mercato sono considerate illecite se, abusando della loro posizione sul mercato, tali imprese ostacolano l’accesso o
l’esercizio della concorrenza delle altre imprese o svantaggiano la controparte di mercato.
Art. 9 cpv. 1bis (nuovo) e 5
1bisI progetti di concentrazione di imprese che raggiungono i valori soglia di cui all’articolo 9 capoverso 1 non devono essere notificati all’Autorità della concorrenza qualora:
a. ogni mercato rilevante interessato dal progetto di concentrazione comprenda a livello territoriale la Svizzera o almeno il SEE .
b. il progetto di concentrazione sia valutato dalla Commissione europea. Le imprese partecipanti sono tenute a fornire all’Autorità della concorrenza, entro 10 giorni dalla notifica del progetto di concentrazione alla Commissione europea, una copia completa della notifica medesima.
5Mediante ordinanza l’Assemblea federale può:
a. adeguare alle circostanze i valori soglia di cui ai capoversi 1–3;
b. vincolare a speciali esigenze l’obbligo di notifica per le concentrazioni di imprese in determinati settori economici.