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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine

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Art. 8c cpv. 2

2L’Autorità della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell’obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Art. 9 cpv. 2bis

2bisL’Autorità della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l’accesso al mercato.

Art. 10 cpv. 1 Perizie e audizioni dell’Autorità della concorrenza

1L’Autorità della concorrenza può presentare perizie sull’applicazione della presente legge ad autorità amministrative o giudiziarie federali, cantonali e comunali.

Art. 10a

1L’Autorità della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e perizie.

2Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente all’Autorità della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge. Essa raccoglie tali decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente.

Art. 11 cpv. 2

2A tale scopo possono richiedere raccomandazioni all’Autorità della concorrenza e ad altri servizi della Confederazione.

5. Legge del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio

Art. 20a cpv. 3entra in vigore il 1° luglio 2010, non ancora nella RS

3L’Autorità della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli 19 capoverso 7 e 20.

6. Legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza

Art. 3 cpv. 1 lett. a

2La presente legge non si applica:

a. all’accesso a documenti ufficiali concernenti:

(…)

7. procedure per la valutazione di limitazioni della concorrenza (art. 26-30 LCart)