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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine
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Art. 8c cpv. 2
2L’Autorità della concorrenza persegue e giudica le violazioni dell’obbligo di informare secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
Art. 9 cpv. 2bis
2bisL’Autorità della concorrenza può interporre ricorso per far accertare che una decisione limita in modo inammissibile l’accesso al mercato.
Art. 10 cpv. 1 Perizie e audizioni dell’Autorità della concorrenza
1L’Autorità della concorrenza può presentare perizie sull’applicazione della presente legge ad autorità amministrative o giudiziarie federali, cantonali e comunali.
Art. 10a
1L’Autorità della concorrenza può pubblicare le sue raccomandazioni e perizie.
2Le autorità amministrative e giudiziarie trasmettono spontaneamente all’Autorità della concorrenza una copia completa delle decisioni e sentenze pronunciate in applicazione della presente legge. Essa raccoglie tali decisioni e sentenze e può pubblicarle periodicamente.
Art. 11 cpv. 2
2A tale scopo possono richiedere raccomandazioni all’Autorità della concorrenza e ad altri servizi della Confederazione.
5. Legge del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio
Art. 20a cpv. 3 entra in vigore il 1° luglio 2010, non ancora nella RS
3L’Autorità della concorrenza è legittimata a ricorrere contro le decisioni di portata generale di cui agli articoli 19 capoverso 7 e 20.
6. Legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza
Art. 3 cpv. 1 lett. a
2La presente legge non si applica:
a. all’accesso a documenti ufficiali concernenti:
(…)
7. procedure per la valutazione di limitazioni della concorrenza (art. 26-30 LCart)