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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine
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6. le informazioni non vengono utilizzate in una procedura civile.
3I dati confidenziali, compresi i segreti d’affari derivanti da procedure relative a concentrazioni di imprese o da collaborazioni finalizzate alla rilevazione e all’eliminazione di limitazioni della concorrenza (art. 49a cpv. 2), possono essere resi noti dall’Autorità della concorrenza unicamente previo consenso delle imprese che l’hanno portata a conoscenza di tali informazioni.
3L'Autorità della concorrenza, d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia, decide se l’assistenza giudiziaria in materia penale deve essere esclusa a causa del tipo di reato. Le violazioni di disposizioni della legislazione sui cartelli non valgono come reati in materia di politica monetaria, commerciale o economica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 della legge del 20 marzo 1981 sull’assistenza in materia penale.
Art. 42 cpv. 2
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L’Autorità della concorrenza può ordinare perquisizioni domiciliari, di persone e di beni mobili e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.
Art. 44 (nuovo) Protezione giuridica
1Contro le decisioni dell’Autorità della concorrenza può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale della concorrenza. I ricorsi contro le decisioni dell’Autorità della concorrenza concernenti i provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 42 capoverso 2 sono giudicati dalla Corte dei reclami del Tribunale penale federale.
2Il Tribunale federale valuta i ricorsi contro le decisioni del Tribunale federale della concorrenza.
3L’Autorità della concorrenza è autorizzata a interporre ricorso dinanzi al Tribunale federale contro
a. le decisioni del Tribunale federale della concorrenza;
b. le decisioni della Corte dei reclami del Tribunale penale federale.
Art. 44a (nuovo) Principio di trasparenza
1La legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza è applicabile per analogia al Tribunale federale della concorrenza laddove esso svolga compiti amministrativi.
2Il Tribunale federale della concorrenza può stabilire che la procedura di conciliazione non venga effettuata; in tal caso emana un parere sulla richiesta di accesso ai documenti ufficiali sotto forma di una decisione impugnabile.