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Consultazione 2009/101: Modifica della legge federale sui cartelli e altre limitazioni alla concorrenza · 20 pagine
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per interporre ricorso al Tribunale federale decorre soltanto dalla notificazione della decisione del Consiglio federale.
2La richiesta di un’autorizzazione eccezionale da parte del Consiglio federale può anche essere presentata entro 30 giorni dal momento in cui è passata in giudicato una decisione del Tribunale federale della concorrenza o del Tribunale federale.
Titolo prima dell’art. 32
Sezione 2: Concentrazioni di imprese
Art. 32
1Ricevuta la notifica di una concentrazione di imprese (art. 9), l’Autorità della concorrenza decide in merito all’opportunità di un esame del progetto di concentrazione.
2Entro un mese dalla notifica del progetto di concentrazione deve notificare alle imprese partecipanti l’avvio della procedura di esame. Se entro detto termine non pervengono comunicazioni, la concentrazione può essere realizzata senza riserve.
3Entro tale termine le imprese partecipanti non possono effettuare la concentrazione, a meno che l’Autorità della concorrenza non l’abbia autorizzata per motivi importanti e su loro richiesta.
4L’Autorità della concorrenza può prorogare i termini di cui ai capoversi 2 e 3 di al massimo 21 giorni per motivi importanti e previo consenso delle imprese partecipanti.
Art. 33
1Qualora decida l’esecuzione di un esame, l’Autorità della concorrenza pubblica il contenuto essenziale della notifica della concentrazione e rende noto il termine entro il quale eventuali terzi possono prendere posizione in merito alla concentrazione.
2All’inizio dell’esame l’Autorità della concorrenza decide, su richiesta delle imprese partecipanti, se la concentrazione può essere effettuata eccezionalmente a titolo provvisorio o se va mantenuta in sospeso.
3Essa esegue l’esame entro quattro mesi sempreché non ne venga impedita da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.
4L’Autorità della concorrenza può prorogare il termine di cui al capoverso 3 di al massimo due mesi per motivi importanti e previo consenso delle imprese partecipanti.
5Il Tribunale federale della concorrenza giudica i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità della concorrenza possibilmente nell’arco di tre mesi, sempreché non ne venga impedito da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.